Oggetto: Etichetta a batteria: tutela delle eccellenze agroalimentari “Made in Italy” e giusta informazione ai consumatori
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Mara Bizzotto
30 gennaio 2020
Le eccellenze agroalimentari italiane tra cui le DOP e le IGP come Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma subiscono una forte discriminazione nel mercato europeo, a causa delle etichettature “a semaforo” e Nutriscore. Questi sistemi giudicano arbitrariamente, in base al contenuto di grassi, sale e zuccheri, se un alimento è sano o poco sano assegnando il colore rosso, di “cibo pericoloso”, a prosciutti e formaggi “Made in Italy“.
L’assenza di un sistema armonizzato di norme UE in materia di etichettatura nutrizionale fronte pacco ha portato alla diffusione di sistemi fuorvianti, come l’etichetta “a semaforo” e il Nutriscore, che non informano ma condizionano i consumatori nelle loro scelte d’acquisto. L’etichetta deve invece assicurare ai consumatori, con indicazioni oggettive, la comprensione immediata del contenuto di un prodotto per porzione.
Il governo italiano ha presentato alla Commissione europea il sistema a batteria (cosiddetto “NutrInform Battery“) che, a differenza di Nutriscore e “a semaforo”, informa sul valore nutrizionale complessivo di un alimento, riferendosi alla dose giornaliera consigliata all’interno di una dieta equilibrata.
Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
1 intende la Commissione definire un sistema armonizzato di norme UE sull’etichettatura fronte pacco, che garantisca ai consumatori informazioni oggettive sui prodotti agroalimentari?
2 Se sì, adotterà l’etichetta a batteria proposta dall’Italia?
Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (30 marzo 2020)
Il regolamento (UE) n. 1169/20111 stabilisce che alcune indicazioni della dichiarazione nutrizionale obbligatoria sugli alimenti preimballati possono essere riportate anche sulla parte anteriore dell’imballaggio. Ulteriori informazioni sulle proprietà nutrizionali di un alimento possono essere fornite su base volontaria, purché siano conformi alle prescrizioni dei regolamenti (UE) n. 1169/2011 e (CE) n. 1924/20062.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 impone alla Commissione di presentare una relazione sull’etichettatura nutrizionale fronte pacco, in cui sarà inoltre valutata l’opportunità di un’ulteriore armonizzazione. Le conclusioni della relazione, che dovrebbe essere adottata nel secondo trimestre del 2020 nell’ambito della strategia “Dal produttore al consumatore“, contribuiranno a orientare il dibattito sul modo per migliorare le informazioni fornite ai consumatori in merito al valore nutrizionale degli alimenti.
La Commissione ha ricevuto dall’Italia la notifica3 in merito al sistema fronte pacco “NutrInform Battery”. Il progetto è attualmente oggetto di analisi da parte della Commissione alla luce del diritto dell’Unione.
1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
2 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).
3 Notifica 2020/31/I a norma della direttiva (UE) 2015/1535 sullo schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=31.
Fonte: Parlamento Europeo