Oggetto: Esportazioni di animali vivi via mare
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138 del Regolamento
Pascal Durand (Renew)
1 giugno 2020
In recenti relazioni, la Commissione ha sottolineato che gli organizzatori spesso non designano un trasportatore autorizzato incaricato del benessere degli animali durante la fase marittima dei viaggi di esportazione verso il Medio Oriente ed il Nord Africa. Ai sensi dell’articolo 6 (6) del regolamento (CE) n./2005 del Consiglio, i trasportatori devono garantire che un accompagnatore accompagni qualsiasi partita di animali, anche durante i viaggi marittimi. L’articolo 2(c) definisce l’accompagnatore come una persona direttamente responsabile del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio. Ciò significa che un rappresentante del trasportatore (il controllore) deve accompagnare gli animali durante la loro permanenza nel porto, durante il carico, durante il viaggio in mare e durante lo scarico.
Tuttavia, gli organizzatori raramente nominano un trasportatore autorizzato per i viaggi marittimi. Di conseguenza, nessun addetto è impiegato e nessuno presente sulla nave ha una chiara responsabilità legale per garantire il benessere quotidiano degli animali.
Che cosa può fare la Commissione per ricordare agli Stati membri che:
1. i registri di viaggio sono necessari per le esportazioni di animali vivi che comportano lunghi viaggi marittimi, anche se il viaggio stradale verso il porto è inferiore ad otto ore;
2. non possono approvare il registro di viaggio se non è stato designato un trasportatore autorizzato per la fase marittima del viaggio?
Risposta data dalla Sig.ra Kyriakides in nome della Commissione Europea (12 novembre 2020)
La Commissione ha inviato varie note agli uffici veterinari principali degli Stati membri ed alle autorità competenti, ricordando tutti gli obblighi previsti dal regolamento UE sul benessere degli animali durante il trasporto(1), compreso il riconoscimento dei registri di viaggio.
Lo stesso è stato fatto durante le riunioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi(2). Inoltre, la Commissione sovrintende all’attuazione ed all’applicazione della legislazione dell’UE attraverso audit ed incontri regolari con i punti di contatto nazionali per il benessere degli animali durante il trasporto ed assiste gli Stati membri attraverso lo sviluppo di guide di buone prassi ed altri attività.
Il progetto della Commissione sugli orientamenti per il trasporto degli animali sviluppa e diffonde guide per una buona e migliore pratica(3) per gli animali trasportati in Europa ed in paesi terzi per la macellazione, l’ingrasso e l’allevamento.
Infine, la Commissione continua a cooperare attivamente con l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) al fine di rafforzare l’attuazione delle norme internazionali in materia di benessere degli animali, e fornisce sostegno finanziario alle attività svolte nell’ambito della piattaforma dell’OIE per il benessere degli animali in Europa. Il tema del trasporto di animali su lunghe distanze, compreso il trasporto marittimo, rimane una priorità nel piano d’azione dell’OIE per il benessere degli animali in Europa (2020-2022).
Nel contesto della strategia Farm to Fork(4), la Commissione valuterà e rivedrà la legislazione sul benessere degli animali, anche per quanto riguarda il trasporto di animali, con l’adozione prevista nel 2023. La revisione terrà conto dei nuovi dati scientifici e garantirà che la legislazione sia di facile attuazione ed applicazione.
1) Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97, OJ L 3, 5.1.2005, p. 1‐44
(2) https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee_en
(3) http://www.animaltransportguides.eu
(4) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
Fonte: Parlamento europeo