Oggetto: Coronavirus e trasporto di animali
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006206/2020 alla Coommissione
Articolo 138 del regolamento
Harald Vilimsky (ID)
16 novembre 2020
Il numero crescente di casi di Covid-19 in tutta Europa rischia di aggravare la situazione per il trasporto transfrontaliero di animali, proprio come è successo a marzo. A tale proposito, l’interrogante desidera porre le seguenti domande:
- Ha la Commissione appreso dagli errori commessi a marzo e ha adottato misure per proteggere gli animali in modo da garantire che siano adeguatamente curati durante i trasporti transfrontalieri e che non ne soffrano inutilmente?
- Intende la Commissione sospendere definitivamente il trasporto di animali durante la pandemia per proteggerli? Per quale motivo la Commissione non sta prendendo in considerazione un divieto generale?
- I veterinari ufficiali alle frontiere saranno ritirati, come l’ultima volta? Intende la Commissione allentare ulteriormente le norme, inviando così il segnale sbagliato?
Risposta data dalla Sig.ra Kyriakides a nome della Commissione europea (9 febbraio 2021)
- Dall’inizio della pandemia COVID-19, la Commissione ha adottato misure per garantire il corretto funzionamento della catena agroalimentare. La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione che concede agli Stati membri, su base temporanea, una particolare flessibilità nell’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, anche in relazione al benessere degli animali, tenendo conto della situazione specifica del COVID-191. Per le merci e gli animali soggetti alle regole della catena agroalimentare, sono state istituite corsie verdi’2 per ridurre i tempi di attesa alle frontiere. La Commissione ha adottato varie decisioni che autorizzano gli Stati membri a concedere deroghe alle norme sui tempi di guida e di riposo ai conducenti addetti al trasporto di merci, compreso il trasporto di animali vivi. Tutte queste misure hanno contribuito a garantire che la legislazione dell’Unione possa continuare ad essere applicata durante la situazione specifica del COVID-19, comprese le norme dell’Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto4.
- La Commissione non sta prendendo in considerazione la possibilità di sospendere il trasporto di animali perché ciò potrebbe comportare carenze di prodotti a base di carne con gravi conseguenze per il corretto funzionamento del mercato interno. Tuttavia, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, continuerà a garantire il rispetto dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali e al benessere degli animali durante il trasporto e, allo stesso tempo, contribuirà a garantire l’approvvigionamento alimentare in questa crisi eccezionale.
- La Commissione non ha adottato alcuna misura che suggerisca il ritiro dei veterinari ufficiali ai posti di controllo frontalieri e non prevede di proporre tali misure. La Commissione continuerà a monitorare la corretta applicazione della legislazione dell’UE, conformemente ai trattati.
1) Commission Implementing Regulation (EU) 2020/466 of 30 March 2020 on temporary measures to contain risks to human, animal and plant health and animal welfare during certain serious disruptions of Member States’ control systems due to coronavirus disease (COVID-19) C/2020/2049 (OJ L 98, 31.3.2020, p. 30).
2)C (2020) 1897 final.
3) https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf
4)Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, p. 1).
5)Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1).
Fonte: Parlamento europeo