ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18905
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17Seduta di annuncio: 902 del 21/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: LUPO LOREDANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell’atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2017
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18905
presentato da
testo di
LUPO e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Blue tongue, è una malattia infettiva, non contagiosa, dei ruminanti trasmessa dagli insetti vettori;
l’agente eziologico è un virus appartenente alla famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si conoscono 24 sierotipi. La loro patogenicità è variabile e, benché tutte le specie di ruminanti siano recettive, la malattia si manifesta in forma grave negli ovini, con sintomi caratterizzati da infiammazione, congestione, edema a carico della regione della testa, emorragie ed ulcere delle mucose;
in data 4 dicembre 2017 è stato notificato all’Oie un focolaio di Blu tongue sostenuto dal sierotipo 3 (Btv-3), identificato a Trapani in un gregge di più di 400 pecore. Il caso è stato notificato in quanto sostenuto da un nuovo sierotipo del virus della Blue tongue;
sentite diverse associazioni di categoria, le stesse sostengono che, per affrontare al meglio l’emergenza, sarebbe opportuno porre in essere alcune condizioni per la movimentazione degli animali quali: per gli animali da vivo, occorrerebbe porre il vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione della partita e un periodo di quarantena fino all’ottenimento dell’esito negativo della Pcr eseguita a 14 giorni dall’arrivo degli animali, oppure, durante il periodo di quarantena, applicare misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente, ivi comprese la protezione degli animali attraverso l’uso di insetto-repellenti applicati sugli stessi; per gli animali da macello, le condizioni di movimentazione dovrebbero rispettare quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF/6478 del 10 marzo 2017 –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti citati in premessa;
se il Governo non ritenga utile assumere le iniziative di competenza per prevedere le condizioni di movimentazione suggerite in premessa.
(4-18905)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
malattia animale
malattia
malattia infettiva
Fonte: Camera dei deputati