Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 177 del 5 giugno 2020, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, approvato a maggio dal Parlamento europeo. Si tratta di un passo importante verso un uso più sostenibile dell’acqua, nonché un’azione rilevante per fronteggiare la carenza di acqua nel territorio dell’UE.
Il Reg. (UE) n. 2020/741 “stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche”. La finalità è quella di garantire la sicurezza delle acque affinate ed impiegate per l’irrigazione in agricoltura, nonché assicurare elevati livelli di protezione ambientale e di salute umana ed animale. Tra le finalità vi è anche la promozione dell’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi fissati dalla direttiva 2000/60/CE, “affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno”. Questo regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del regolamento.
Qui di seguito, riportiamo i criteri, elencati nell’art. 2.2, secondo i quali uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua per l’irrigazione in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi:
- le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
- le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
- le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
- i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.
La decisione, giustificata sulla base di tali criteri, deve essere presentata alla Commissione ed è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.
Il Reg. (UE) n. 2020/741 si applica fatto salvo il Reg. (CE) n. 852/2004 e “non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura“.
L’art. 3 del Reg. (UE) n. 2020/741 reca le definizioni dei termini impiegati in tutto il testo. L’art. 4 riguarda gli “Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate“, mentre l’art. 5 stabilisce i criteri per la “Gestione dei rischi“: in particolare, l’autorità competente provvede affinché venga definito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate. Tale piano può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell’acqua ed è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Inoltre, il piano di gestione dei rischi si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del Reg. (UE) n. 2020/741, individuando le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell’impianto di affinamento e di altre parti responsabili.
All’art. 6, il Reg. (UE) n. 2020/741 stabilisce gli “Obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque affinate“, l’art. 7 dettaglia le modalità per la conduzione della “Verifica della conformità“, mentre l’art. 8 (Cooperazione tra Stati membri) dispone che “qualora il riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera, gli Stati membri designano un punto di contatto ai fini della cooperazione con i punti di contatto e le autorità competenti degli altri Stati membri, se del caso, o ricorrono a strutture esistenti istituite in virtù di accordi internazionali”, specificando in cosa consiste il ruolo dei punti di contatto o delle strutture esistenti.
Per quanto riguarda l’informazione, la comunicazione e l’informazione al pubblico, sono stati definiti gli articoli 9 e 10. In particolare, l’art. 9 (Informazione e sensibilizzazione) reca quanto segue:
Il risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell’acqua è oggetto di campagne generali di sensibilizzazione negli Stati membri in cui le acque affinate sono utilizzate a fini irrigui in agricoltura. Tali campagne possono comprendere la promozione dei benefici del riutilizzo sicuro dell’acqua.
Tali Stati membri possono anche istituire campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per garantire l’uso ottimale e sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.
Gli Stati membri possono adattare tali campagne di informazione e sensibilizzazione alla portata del riutilizzo delle acque.
mentre l’art. 10 (Informazioni al pubblico) specifica che “fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, ove le acque affinate siano utilizzate a fini irrigui in agricoltura come precisato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico, online o con altri mezzi, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua“. Tali informazioni riguardano: a) la quantità e la qualità delle acque affinate erogate conformemente al reg. (UE) 2020/741 regolamento; b) la percentuale di acque affinate nello Stato membro erogate in conformità al regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate, ove tali dati siano disponibili; c) i permessi concessi o modificati conformi al regolamento, comprese le condizioni stabilite dalle autorità competenti; d) i risultati dei controlli di conformità svolti a norma dell’art. 7.1; e) i punti di contatto designati a norma dell’art. 8.1. Le informazioni sono aggiornate ogni due anni.
Nell’art. 11 sono specificate le “Informazioni relative al controllo dell’attuazione“, in particolare vengono dettagliate le disposizioni specifiche per gli Stati membri e l’Agenzia Europea per l’Ambiente in materia di verifiche e controlli. L’art. 12 stabilisce che la Commissione europea deve, entro il 26 giugno 2028, effettuare una valutazione del Reg. (UE) n. 2020/741, sulla base di specifici criteri indicati nello stesso articolo, valutando anche la fattibilità di “estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento alle acque trattate destinate a ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali” e di “estendere le prescrizioni del […] regolamento all’utilizzo indiretto di acque reflue trattate“. Sulla base dei risultati della valutazione o di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, la Commissione può valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime riportate all’’allegato I, sezione 2. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte legislative per modificare il Reg. (UE) n. 2020/741.
Per quanto riguarda prescrizioni in materia di “Esercizio di delega“, il Reg. (UE) n. 2020/741 dettaglia le specifiche disposizioni all’art. 13, mentre l’art. 14 (Procedura di comitato) prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE. L’art. 15 è dedicato alle “Sanzioni“, in particolare attribuendo agli Stati membri il compito di stabilire le norme relative alle sanzioni e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono notificare tali norme e misure alla Commissione, entro il 26 giugno 2024, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. Infine l’art. 16 prevede le disposizioni relative all'”Entrata in vigore e applicazione“: il Reg. (UE) n. 2020/741 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 26 giugno 2023.
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Fonte: Eur-Lex