E’ stato pubblicato il report annuale sulle frodi alimentari nell’Unione Europea, il “2019 Annual Report The EU Food Fraud Network and the Administrative Assistance and Cooperation System“. Questo report presenta le attività della rete europea sulle frodi alimentari nel 2019. La relazione evidenzia esempi di casi coordinati dell’UE, nonché statistiche per richieste di cooperazione e scambio volontario di informazioni su casi sospetti di frode alimentare attraverso il sistema di assistenza amministrativa e cooperazione (AAC- Sistema FF).
Vale la pena notare che a dicembre 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento sui controlli ufficiali [OCR, Reg. (UE) n. 2017/625], in sostituzione del Reg. (CE) n. 882/2004. Come uno degli atti giuridici previsti dall’OCR, è stato adottato anche il regolamento del Sistema di gestione integrato per i controlli ufficiali [IMSOC, Reg. (UE) n. 2019/1715]. Il nuovo OCR aggiorna i controlli nella catena agroalimentare, migliora la protezione dei consumatori dalle pratiche fraudolente e chiarisce cosa significano sospetto di frode alimentare.
Cosa sono le frodi alimentari
Le attività fraudolente sono caratterizzate dalla loro natura intenzionale, compreso l’obiettivo di ottenere un guadagno economico, in violazione delle normative in vigore e a spese del consumatore immediato o finale. Queste attività fraudolente intenzionali che violano la legislazione della catena agroalimentare dell’UE possono anche costituire un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o per l’ambiente. Si stabiliscono quattro criteri chiave quando si stabilisce se un caso debba essere considerato come frode o non conformità: (i) violazione delle norme dell’UE, (ii) inganno del consumatore, (iii) guadagno economico, (iv) intenzione.
Questi quattro criteri corrispondono alle norme attuali per gli Stati membri di denunciare le frodi:
1. Violazione delle norme dell’UE: questo criterio comporta una violazione di una o più norme codificate nella legislazione della catena agroalimentare dell’UE di cui all’art1.2 del Reg. (UE) n. 2017/625.
2. Inganno del consumatore: questo criterio implica l’inganno del consumatore/cliente (ad esempio alterando la colorazione o l’etichettatura di un prodotto, che nasconde quindi la sua vera qualità). L’elemento ingannevole può anche comportare un rischio per la salute pubblica in quanto alcune delle proprietà del prodotto sono nascoste (ad esempio allergeni non dichiarati).
3. Guadagno economico: questo criterio porta una qualche forma di vantaggio economico diretto o indiretto per l’autore.
4. Intenzione: questo criterio si basa su elementi che forniscono validi motivi per ritenere che le non conformità non siano casuali. Ad esempio, la sostituzione di ingredienti di alta qualità con ingredienti di qualità inferiore, che spesso implica un intento fraudolento.
La capacità di riconoscere attività fraudolente rappresenta una sfida, non solo per le varie forme che può assumere, ma anche per la necessità di distinguere gli atti deliberati da quelli accidentali o involontari, che potrebbero ugualmente influire sulla sicurezza o sulla qualità degli alimenti. Un aspetto più estremo, che ha implicazioni per la sicurezza, è l’adulterazione intenzionale ideologicamente motivata a danneggiare il bioterrorismo.
Fonte: Commissione Europea