Dopo 18 cicli di negoziato intensi e costruttivi e numerose riunioni a livello tecnico e politico, l’UE e il Giappone hanno raggiunto un accordo politico di massima su un accordo di partenariato economico. I negoziati erano stati avviati nel 2013.
L’accordo di partenariato economico incrementerà gli scambi di beni e servizi e creerà opportunità di investimento. Rafforzerà ulteriormente la posizione degli esportatori e degli investitori dell’UE nel vasto mercato giapponese, prevedendo al contempo solide garanzie per la salvaguardia degli standard e dei valori dell’UE. Contribuirà inoltre a consolidare il ruolo di guida dell’Europa nella definizione delle norme commerciali globali e lancerà il seguente segnale forte: la risposta giusta alle sfide globali è la cooperazione, non il protezionismo.
Dopo la svolta annunciata al vertice UE-Giappone tenutosi a Bruxelles il 6 luglio 2017, i negoziatori continueranno a lavorare per affrontare le questioni tecniche ancora in sospeso e per redigere il testo definitivo dell’accordo entro la fine dell’anno.
Trasparenza
La Commissione ha messo la trasparenza al primo posto lungo tutto l’arco dei negoziati. Ha negoziato sulla base di un mandato approvato all’unanimità da tutti i governi dell’UE e ha informato gli Stati membri e il Parlamento europeo in tutte le fasi del processo negoziale. Si sono tenute decine di riunioni per discutere i negoziati in corso con membri dei parlamenti nazionali ed esponenti della società civile. La Commissione ha inoltre reso disponibili online i documenti negoziali e le relazioni dei cicli di negoziato. Il giorno stesso dell’annuncio di un accordo politico la Commissione ha pubblicato il testo dell’accordo politico inviato alle capitali dei 28 Stati membri e al Parlamento europeo per informarli di quanto era stato convenuto. Sono stati inoltre pubblicati vari capi su cui in linea di principio c’è già l’accordo. La trasparenza continuerà a essere la principale priorità della Commissione fino alla redazione del testo definitivo dell’accordo di partenariato economico.
Un accordo di partenariato economico
Dall’avvio dei negoziati nel 2013, la portata e la complessità dell’accordo negoziato con il Giappone sono cresciute al punto che è più corretto definirlo “accordo di partenariato economico”. Sulla scia di altri accordi recentemente conclusi dall’UE, l’accordo di partenariato con il Giappone va oltre le mere questioni commerciali. Realizza un importante consolidamento del nostro partenariato, che sarà ulteriormente sviluppato. Il nome dell’accordo non ha implicazioni giuridiche.
Calendario
L’accordo di massima odierno non rappresenta la conclusione del processo: le due squadre negoziali proseguiranno i lavori per una rapida messa a punto dell’accordo. Tale aspetto è fondamentale perché possano iniziare al più presto le successive fasi del processo di adozione, ossia la revisione giuridica seguita dalla traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE. L’obiettivo sarebbe il completamento di tale processo entro la metà del 2018, in vista dell’entrata in vigore dell’accordo all’inizio del 2019.
Eliminazione dei dazi doganali – All’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico saranno soppressi i dazi su oltre il 90 % delle esportazioni dell’UE in Giappone. Una volta attuato completamente l’accordo, il Giappone avrà soppresso i dazi doganali sul 97 % dei beni importati dall’UE (in termini di linee tariffarie), mentre le rimanenti linee tariffarie saranno oggetto di una liberalizzazione parziale tramite contingenti tariffari o riduzioni dei dazi; ciò consentirà agli esportatori dell’UE di risparmiare circa 1 miliardo di euro l’anno in dazi doganali.
Agricoltura e prodotti alimentari – Il Giappone è un mercato di esportazione molto importante per gli agricoltori e i produttori alimentari europei. Le esportazioni agricole dell’UE verso il Giappone, il cui valore supera 5,7 miliardi di euro l’anno, fanno già ora di questo paese il quarto principale mercato per questi prodotti. Con il tempo potrà entrare in Giappone in esenzione da dazi l’85 % circa dei prodotti agroalimentari dell’UE (in linee tariffarie), per un valore corrispondente all’87 % delle esportazioni attuali di prodotti agroalimentari.
L’accordo eliminerà o ridurrà drasticamente i dazi su prodotti agricoli estremamente importanti per l’UE dal punto di vista delle esportazioni, come le carni di maiale (il prodotto agricolo dell’UE più esportato in Giappone), consentendo alle esportazioni di carni suine trasformate di beneficiare dell’esenzione dai dazi e alle esportazioni di carni suine fresche di beneficiare di un dazio quasi zero. I dazi sulle carni bovinesaranno ridotti dal 38,5 % al 9 % nel corso di 15 anni su un volume considerevole di prodotti a base di tali carni.
Con un valore pari a circa 1 miliardo di euro, le esportazioni di vino dell’UE verso il Giappone rappresentano già la seconda voce per valore dell’export agricolo verso tale paese. I dazi sul vino saranno immediatamente eliminati, al pari di quelli su altre bevande alcoliche.
Per quanto riguarda le esportazioni di formaggi, per le quali l’UE è già l’attore principale sul mercato giapponese, saranno soppressi i dazi elevati su molti formaggi a pasta dura quali il Gouda e il Cheddar (attualmente al 29,8 %) e sarà stabilito un contingente esente da dazi per i formaggi freschi come la mozzarella. L’accordo UE-Giappone eliminerà inoltre i dazi doganali esistenti (con un periodo transitorio) su prodotti agricoli trasformati come la pasta, i cioccolatini, il cacao in polvere, le caramelle, i dolciumi, i biscotti, i derivati dell’amido, i pomodori preparati e la salsa di pomodoro. Saranno anche previsti contingenti significativi (in esenzione da dazi o a dazio ridotto) per le esportazioni UE di malto, fecola di patate, latte scremato in polvere, burro e siero di latte.
Indicazioni geografiche – L’accordo UE-Giappone riconosce e tutela sul mercato giapponese oltre 200 prodotti agricoli europei aventi una specifica origine geografica europea (le cosiddette indicazioni geografiche) quali il Roquefort, l’Aceto Balsamico di Modena, il Prosecco, il Jambon d’Ardenne, il Tiroler Speck, la Polska Wódka, il Queso Manchego, il Lübecker Marzipan e l’Irish Whiskey. Tali prodotti godranno in Giappone dello stesso livello di tutela che è loro attualmente riconosciuto nell’UE.
Prodotti industriali – I dazi sui prodotti industriali saranno completamente eliminati, ad esempio in settori in cui l’UE è particolarmente competitiva come quelli delle sostanze chimiche, delle materie plastiche, dei prodotti cosmetici e dei prodotti tessili e di abbigliamento. Per quanto concerne cuoio e calzature, l’attuale sistema di contingenti che ostacola considerevolmente le esportazioni dell’UE sarà abolito all’entrata in vigore dell’accordo. I dazi sulle calzature saranno ridotti dal 30 % al 21 % all’entrata in vigore, per poi essere soppressi completamente nel corso dei 10 anni successivi. I dazi sulle esportazioni UE di prodotti in cuoio, come le borse, saranno eliminati nell’arco di 10 anni, così come i dazi sui prodotti, quali le calzature sportive e da sci, che tradizionalmente godono di un’elevata protezione in Giappone.
Pesca – Non saranno più applicati i contingenti d’importazione e tutti i dazi saranno soppressi da entrambe le parti: questo si tradurrà in prezzi migliori per i consumatori europei e in grandi opportunità di esportazione per le imprese dell’Unione.
Silvicoltura – Saranno completamente eliminati i dazi su tutti i prodotti del legno, con una soppressione progressiva nell’arco di sette anni per i prodotti prioritari. La maggior parte dei dazi sui prodotti del legno sarà immediatamente sopressa, mentre alcune linee tariffarie meno importanti saranno liberalizzate dopo 10 anni.
Caccia alla balena e disboscamento illegale
Da oltre 35 anni l’UE vieta tutte le importazioni di prodotti ricavati dalle balene, e questo non cambierà con l’accordo di partenariato economico. L’UE e i suoi Stati membri sono impegnati per la conservazione e la protezione delle balene e hanno ripetutamente espresso forti riserve sulla caccia alla balena per fini scientifici. Le balene godono di una protezione particolare ai sensi del diritto dell’Unione e l’UE attua in modo rigoroso il divieto di commercio dei loro prodotti in linea con la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). L’UE affronta la questione della caccia alla balena esercitata dai paesi terzi, compreso il Giappone, sia nelle relazioni bilaterali sia nelle sedi internazionali più consone (ad esempio la Commissione baleniera internazionale, nel cui ambito collaboriamo con partner che condividono i nostri stessi principi per affrontare la questione della caccia alla balena in Giappone). L’accordo annunciato oggi comprenderà un capo sullo sviluppo sostenibile, che rappresenterà un’ulteriore piattaforma per la promozione del dialogo e della collaborazione tra l’UE e il Giappone sulle questioni ambientali rilevanti nel contesto degli scambi commerciali.
L’UE e il Giappone condividono un impegno comune a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di prodotti forestali, impegno che troverà riscontro nel testo dell’accordo. Il commercio di legname di provenienza illegale non rappresenta un problema tra l’UE e il Giappone. La legislazione dell’UE sul disboscamento illegale è estremamente chiara, proprio come quella del Giappone. I due partner si sono dotati di sistemi di sorveglianza e certificazione per prevenire l’importazione di legname di provenienza illegale e collaborano strettamente con i paesi terzi per sostenerli nell’istituzione di meccanismi efficienti per affrontare il problema.
Ostacoli non tariffari – I negoziati UE-Giappone hanno inoltre affrontato molte misure non tariffarie che costituiscono fonte di preoccupazione per le imprese europee, dal momento che spesso alcuni requisiti tecnici e alcune procedure di certificazione giapponesi ostacolano le esportazioni di prodotti europei sicuri in Giappone. L’accordo agevolerà in maniera considerevole l’accesso delle imprese UE al mercato giapponese, fortemente regolamentato. I principali ostacoli di cui si è assicurato il superamento riguardano tra l’altro i seguenti prodotti.
- Veicoli a motore – L’accordo assicura che il Giappone e l’UE si conformino pienamente alle medesime norme internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e protezione dell’ambiente: le automobili europee dovranno dunque soddisfare gli stessi requisiti nell’UE e in Giappone e non dovranno essere nuovamente sottoposte a prove e certificazione per l’esportazione in Giappone. Esportare automobili dell’UE in Giappone sarà decisamente più semplice, poiché quest’ultimo si è impegnato ad aderire alle norme internazionali sugli autoveicoli. Ciò spiana anche la strada a un rafforzamento della cooperazione tra l’UE il Giappone nelle sedi internazionali preposte alla definizione delle norme. L’accordo comprende un meccanismo per la risoluzione rapida delle controversie tra le due parti specifico per i veicoli a motore, simile a quello stabilito nell’ambito dell’accordo commerciale UE-Corea, nonché una clausola di salvaguardia che consente all’UE di reintrodurre i dazi nel caso in cui il Giappone (re)introduca ostacoli non tariffari all’esportazione di veicoli dell’UE. Grazie all’accordo, le automobili ad idrogeno omologate nell’UE potranno essere esportate in Giappone senza subire modifiche.
- Dispositivi medici – A novembre 2014 il Giappone ha adottato la norma internazionale sui sistemi di gestione della qualità (QMS), sulla quale si basa il sistema “EU QMS” dell’Unione per i dispositivi medici. Ciò permette una riduzione significativa dei costi della certificazione dei prodotti europei esportati in Giappone.
- Etichettatura dei prodotti tessili – A marzo 2015 il Giappone ha adottato il sistema internazionale di etichettatura dei prodotti tessili, simile a quello utilizzato nell’UE. Non è pertanto più necessario sostituire le etichette su tutti i capi di abbigliamento esportati in Giappone, come accadeva in precedenza.
- Prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici e prodotti cosmetici – Il 1 °gennaio 2016 è stato definitivamente abolito un sistema di notifica complesso e ridondante che ostacolava la commercializzazione di molti prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici e prodotti cosmetici europei in Giappone.
- Birra – Dal 2018 le birre europee potranno essere esportate in Giappone come birre e non più come “bibite alcoliche”. Anche la tassazione sarà simile, con la conseguente eliminazione delle disparità tra una birra e l’altra.
L’accordo di partenariato economico prevede inoltre norme generali su alcuni tipi di ostacoli non tariffari, norme che aiuteranno a creare condizioni di parità per i prodotti europei esportati in Giappone e aumenteranno la trasparenza e la prevedibilità.
- Ostacoli tecnici agli scambi – L’accordo pone l’accento sul reciproco impegno del Giappone e dell’UE ad assicurare che le rispettive norme e regolamentazioni tecniche siano il più possibile basate su norme internazionali. Tale aspetto, unito alle disposizioni sulle misure non tariffarie, rappresenta una novità positiva per gli esportatori europei di prodotti elettronici, farmaceutici, tessili e di sostanze chimiche. Ad esempio, per quanto riguarda i prodotti alimentari, il riferimento a norme internazionali renderà più facile e meno oneroso il rispetto delle norme giapponesi in materia di etichettatura.
- Misure sanitarie e fitosanitarie – L’accordo crea un ambiente normativo più prevedibile per i prodotti UE esportati in Giappone. L’UE e il Giappone hanno convenuto di semplificare gli iter di approvazione e sdoganamento e di assicurare che le procedure per l’importazione siano completate senza indebiti ritardi, evitando che le attività degli esportatori siano ostacolate da adempimenti burocratici ingiustificati. L’accordo non renderà meno stringenti le norme di sicurezza né richiederà alle parti di modificare le proprie scelte di politica interna su questioni quali l’uso di ormoni o di organismi geneticamente modificati (OGM).
Scambi di servizi – Ogni anno l’UE esporta in Giappone servizi per un valore di 28 miliardi di euro. L’accordo, che agevolerà la prestazione di servizi sul redditizio mercato giapponese da parte di imprese europee, contiene una serie di disposizioni che si applicano orizzontalmente a tutti gli scambi di servizi, compresa una disposizione che riafferma il diritto di regolamentazione delle parti. Esso preserva il diritto delle autorità degli Stati membri dell’UE di mantenere il carattere pubblico dei servizi pubblici e non costringerà i governi a privatizzare o deregolamentare alcun servizio pubblico a livello nazionale o locale. Analogamente, le autorità degli Stati membri mantengono il diritto di far rientrare nella sfera pubblica qualunque servizio privatizzato. Gli europei continueranno a decidere autonomamente come preferiscono che vengano erogati, ad esempio, i servizi di assistenza sanitaria, i servizi di istruzione e i servizi idrici.
- Servizi postali e di corriere – L’accordo comprende disposizioni sugli obblighi di servizio universale, sulle procedure di frontiera, sulle licenze e sull’indipendenza dei regolatori. Garantirà inoltre condizioni di parità tra i fornitori di servizi postali e di corriere dell’UE e i loro concorrenti giapponesi, come Japan Post.
- Telecomunicazioni – L’accordo comprende disposizioni sulla creazione di condizioni di parità tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e su questioni quali gli obblighi di servizio universale, la portabilità del numero, il roaming sui dispositivi mobili e la riservatezza delle comunicazioni.
- Servizi di trasporto marittimo internazionale – L’accordo prevede obblighi relativi a un accesso aperto e non discriminatorio ai servizi marittimi internazionali (trasporto e servizi correlati) e ai porti e ai servizi portuali.
- Servizi finanziari – L’accordo contiene definizioni specifiche, eccezioni e discipline concernenti nuovi servizi finanziari, le organizzazioni di autoregolamentazione, i sistemi di pagamento e di compensazione e la trasparenza, nonché regole sui servizi di assicurazione erogati dagli enti postali. Molte di esse si basano su regole elaborate in seno all’Organizzazione mondiale del commercio, pur tenendo conto delle specificità del settore dei servizi finanziari.
- Circolazione temporanea del personale delle società – L’accordo comprende le disposizioni più avanzate mai negoziate finora dall’UE sulla circolazione delle persone per motivi professionali (note anche come “modalità 4”). Esse interessano tutte le categorie tradizionali, quali i lavoratori trasferiti all’interno di una società, i visitatori per motivi professionali a fini di investimento, i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti, nonché nuove categorie quali gli investitori e i visitatori di breve durata per motivi professionali. L’UE e il Giappone hanno inoltre stabilito di consentire ai prestatori di servizi e a coloro che lavorano per un prestatore di servizi (contemplati dalle disposizioni della “modalità 4”) di essere accompagnati dal coniuge e dai figli. In questo modo si sosterranno gli investimenti in entrambe le direzioni.
Imprese pubbliche – Alle imprese pubbliche non sarà consentito discriminare tra società, servizi o prodotti dell’UE e giapponesi negli acquisti e nelle vendite sui mercati commerciali. L’obiettivo è creare condizioni di parità tra società pubbliche e private.
Appalti pubblici – Le società dell’UE potranno partecipare a gare d’appalto nei “centri urbani principali” (48 città giapponesi con una popolazione compresa tra 300 000 e 500 000 abitanti) alle stesse condizioni delle società giapponesi. L’accordo elimina inoltre gli ostacoli esistenti negli appalti nel settore ferroviario.
Investimenti
L’accordo mira a promuovere gli investimenti tra l’UE e il Giappone e a creare un ambiente più favorevole alle imprese. Al contempo il testo riafferma esplicitamente il diritto di ciascuna delle parti di legiferare per perseguire legittimi obiettivi strategici, definiti in un elenco non esaustivo.
Per quanto concerne in particolare la protezione degli investimenti, nel corso dei negoziati l’UE ha presentato al Giappone la sua proposta riveduta relativa al sistema giurisdizionale per gli investimenti. Per l’UE è chiaro che non si può tornare al vecchio meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS).
Protezione dei dati
La protezione dei dati è un diritto fondamentale nell’Unione europea e pertanto non è negoziabile. La tutela della vita privata non è un bene commerciabile. Da gennaio 2017 l’Unione europea e il Giappone intrattengono un dialogo per facilitare i trasferimenti dei dati personali a fini di scambi commerciali, assicurando al contempo la massima protezione dei dati. L’obiettivo è colmare la distanza tra le normative in materia di protezione dei dati mediante una “decisione di adeguatezza” reciproca che garantisca standard elevati di protezione dei dati sia nell’UE sia in Giappone. Grazie al regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE, entrato in vigore l’anno scorso, e alla nuova legge giapponese sulla protezione della vita privata, entrata in vigore a maggio, l’UE e il Giappone hanno ammodernato e rafforzato i rispettivi regimi di protezione dei dati. Disponiamo già di sistemi molto simili in grado di garantire un livello assai elevato di protezione dei dati personali. Le decisioni di adeguatezza possono integrare gli accordi commerciali e amplificarne i benefici. Tramite una decisione di adeguatezza la Commissione stabilisce che un paese terzo offre, tramite le normative nazionali o gli impegni internazionali, un livello di protezione dei dati personali paragonabile a quello dell’Unione europea. L’obiettivo è concludere il dialogo in questa materia per l’inizio del 2018 (cfr. anche l’ultima dichiarazione su questo tema).
Diritti di proprietà intellettuale (DPI) – L’accordo si basa sugli impegni assunti dalle due parti in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e li consolida, in linea con le norme dell’UE. Prevede disposizioni sulla protezione dei segreti commerciali, sui marchi, sulla protezione dei diritti d’autore e sui brevetti, norme minime comuni sulla protezione dei dati relativi alla sperimentazione a norma di legge per i prodotti farmaceutici e disposizioni sulla tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale.
Sviluppo sostenibile – L’accordo comprende tutti gli elementi fondamentali dell’approccio dell’UE in materia di sviluppo sostenibile ed è in linea con altri accordi commerciali da essa conclusi di recente. L’UE e il Giappone si impegnano ad attuare le norme fondamentali del lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e gli accordi internazionali in materia di ambiente, compresi la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’accordo di Parigi sul clima. Si impegnano a non allentare le normative nazionali in materia di lavoro e di ambiente allo scopo di attrarre scambi commerciali e investimenti. Le parti si impegnano inoltre a conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e ad affrontare le questioni relative alla biodiversità, alla silvicoltura e alla pesca. Convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese e altre pratiche commerciali e di investimento che sostengono lo sviluppo sostenibile. L’accordo istituisce meccanismi per consentire il monitoraggio da parte della società civile degli impegni assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Prevederà inoltre un meccanismo dedicato e vincolante per la risoluzione delle controversie in questo ambito, che comprenderà consultazioni governative e il ricorso a un gruppo indipendente di esperti.
Governo societario – Per la prima volta in un accordo commerciale dell’UE sarà previsto un capo specifico sul governo societario. Esso si basa sui principi del G20/OCSE sul governo societario e rispecchia le norme e le migliori pratiche dell’UE e del Giappone in questo campo. L’UE e il Giappone si impegnano ad aderire a obiettivi e principi fondamentali quali la trasparenza e la pubblicazione di informazioni sulle società quotate in borsa, la responsabilità degli amministratori nei confronti degli azionisti, processi decisionali responsabili basati su posizioni obiettive e indipendenti, l’esercizio effettivo ed equo dei diritti degli azionisti e l’equità e la trasparenza nelle operazioni di acquisizione.
Concorrenza – L’accordo comprende principi importanti che assicurano l’impegno di entrambe le parti a mantenere regole di concorrenza esaustive e ad attuarle in maniera trasparente e non discriminatoria.
Meccanismo di risoluzione delle controversie Stato-Stato – L’accordo assicura il pieno rispetto dei diritti e degli obblighi che da esso discendono e istituisce un meccanismo efficace, efficiente e trasparente con un elenco prestabilito di membri qualificati ed esperti con il compito di evitare e risolvere le controversie tra l’UE e il Giappone.
Antifrode – Sulla base di una proposta dell’Unione, l’UE e il Giappone includeranno una clausola antifrode nell’accordo di partenariato economico. Detta clausola, che rappresenta una condizione per la concessione di preferenze tariffarie da parte dell’UE a qualsiasi paese terzo, permette all’Unione di revocarle in caso di frode o di rifiuto di cooperare, mettendo al contempo al riparo da conseguenze negative gli operatori che agiscono nel rispetto della legalità. L’obiettivo è prevenire l’abuso del trattamento tariffario preferenziale.
Per ulteriori informazioni
Dichiarazione congiunta del 24° vertice UE-Giappone
Dichiarazione congiunta sulla protezione dei dati
Pagina di approfondimento con fotografie e video del vertice e dei negoziati (disponibili per il download)
Schede tematiche sull’accordo di partenariato economico UE-Giappone
Infografica sull’accordo di partenariato economico UE-Giappone
Storie di esportatori: gli esportatori europei sul mercato giapponese
Capi concordati e documenti negoziali
Accordo di massima – relazione trasmessa agli Stati membri
Post sul blog della Commissaria Malmström sull’accordo con il Giappone
Trasparenza nei negoziati: riunioni e documenti
Ulteriori informazioni sull’accordo di partenariato economico UE-Giappone
Ulteriori informazioni sulle relazioni commerciali tra l’UE e il Giappone
Fonte: Commissione europea