É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio il Decreto Legislativo dell’11 maggio 2018, n. 52, relativo alla Disciplina della riproduzione animale, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il decreto entrerà in vigore il 9 giugno 2018 ed individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica. In particolare, il decreto disciplina:
- il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;
- l’approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;
- la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie individuate sopra e lo svolgimento dei programmi genetici.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) è individuato come autorità competente incaricata di riconoscere gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori, in posssesso dei requisiti definiti dall’allegato I del Reg. (UE) n. 2016/1012, ed ha il compito di approvare i programmi genetici realizzati dagli stessi con animali riproduttori. Inoltre, è di competenza del Mipaaf il controllo ufficiale sugli operatori, nonché l’assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.
Agli Enti selezionatori o soggetti terzi (aventi i requisiti di cui all’art. 4, comma 2 dello stesso decreto legislativo) con delega da parte degli enti stessi, è affidata l’attività di raccolta dei dati in allevamento e loro gestione. Al fine di alimentare la Banca dati unica zootecnica e di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l’erogazione di consulenza aziendale, quest’attività può essere svolta anche da soggetti diversi da quelli sopra indicati, purché rispettino i requisiti definiti all’art. 4, comma 3 del decreto.
Il Mipaaf, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, istituisce il Comitato nazionale zootecnico, composto da rappresentanti del Ministero stesso, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell’attività di raccolta dati negli allevamenti.
Registrazione, organizzazione, conservazione e saranno realizzate, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l’interoperabilità con altre banche dati esistenti e l’accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale.
L’art. 6 del decreto definisce i requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici. In particolare, gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici, devono:
- essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro;
- essere aggregati nei comparti produttivi descritti sopra, fatta eccezione per il comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purché questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza;
- non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l’attività di raccolta dati in allevamento;
- nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti definiti per gli Enti selezionatori e altri soggetti terzi.
Disposizioni relative alla riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale sono definiti all’art. 7, mentre l’art. 8 stabilisce che gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali siano eseguiti da veterinari iscritti all’albo professionale oppure da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l’idoneità ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.
I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, solo se in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. Sono ammessi anche materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di altri Stati membri qualora in possesso dei requisiti definiti dal Reg. (UE) n. 2016/1012. Per materiale ed animali riproduttori originari da Paesi terzi, è ammesso l’impiego solo se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocità. Non è ammessa invece l’introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.
Per conoscere nel dettaglio la Disciplina della riproduzione animale, visionare il sistema sanzionatorio e verificare le disposizioni transitorie relativamente alle tempistiche di adeguamento, vedere il link.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana