IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni;

Visto l’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l’indennita’ per l’abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalita’ stabiliti con decreto del Ministro della sanita’ 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennita’ di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita’ 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti
ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanita’ 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti
bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli
allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanita’ 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014, concernente la determinazione della misura delle indennita’ di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l’anno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2014, n. 296;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 agosto 2015, concernente la determinazione dell’indennita’ di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini affetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l’anno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 settembre 2015, n. 226;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l’indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell’esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita’ di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l’anno 2016 della misura delle indennita’ di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 5396 del 1° marzo 2016, riguardo agli aggiornamenti delle indennita’ di abbattimento per l’anno 2016, in cui e’ individuata, ai fini della determinazione dell’indennizzo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta’ uguale o maggiore a sei anni;

 

Decreta:

Art. 1

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell’indennita’ di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche’ infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e’ stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell’indennita’ di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti e’ stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell’indennita’ di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche’ infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e’ stabilita in € 408,43.

4. La misura massima dell’indennita’ di abbattimento prevista dall’art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e’ stabilita in € 748,49.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e’ aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita’ per categoria, eta’ e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennita’ di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2016.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana