Nella GU n.215 del 29 agosto 2020, è stato pubblicato il DECRETO 23 luglio 2020 del Mipaaf sulla “Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose“.

L’art. 1 del Decreto definisce l’ambito operativo: i prodotti agroalimentari DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno, “a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri”. 2. Inoltre, i prodotti DOP e IGP costituiti in pegno possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal DM. L’art. 2 (Registro) prevede che il creditore, alla costituzione del pegno, provveda ad annotare le indicazioni specificate all’allegato 1 per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile riportato all’allegato 1 del decreto, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Per quanto concerne l’estinzione del pegno (art. 3), “la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all’allegato 1 o registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell’art. 2“.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana