19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 75/23 |
DECISIONE (UE) 2018/416 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2018
che autorizza l’apertura di negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di Lisbona del 1958 per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale. Vi aderiscono 28 parti contraenti, tra cui sette Stati membri dell’Unione (Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia). |
(2) |
Il sistema internazionale dell’accordo di Lisbona è attualmente oggetto di una revisione, intesa a migliorarlo affinché attragga un maggior numero di membri preservandone nel contempo i principi e gli obiettivi. Sulla base dei progressi compiuti da un gruppo di lavoro che, nell’ottobre 2014, ha stabilito una proposta di base per la revisione, si è tenuta a Ginevra dall’11 al 21 maggio 2015 una conferenza diplomatica per l’adozione di un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («accordo di Lisbona riveduto»). |
(3) |
Tenuto conto del ruolo fondamentale svolto nel commercio internazionale dalla protezione della proprietà intellettuale, in particolare la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, l’accordo di Lisbona riveduto rientra nella politica commerciale comune dell’Unione. L’accordo di Lisbona riveduto verte specificamente sugli scambi internazionali, in quanto è sostanzialmente destinato a promuovere e facilitare tali scambi e ha su di essi effetti diretti e immediati (1). La politica commerciale comune rientra nella competenza esclusiva dell’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Di conseguenza, la negoziazione dell’accordo di Lisbona riveduto rientra nella competenza esclusiva dell’Unione. |
(4) |
Conformemente agli articoli 207, paragrafo 3, e 218, paragrafo 3, TFUE, la Commissione è il negoziatore dell’Unione negli ambiti di competenza esclusiva di quest’ultima (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all’articolo 207, paragrafo 3, TFUE.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018
Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15, Commissione contro Consiglio, ECLI:EU:C:2017:798.
(2) Idem, punto 76.
Fonte: EUR – Lex