[notificata con in numero C(2017) 3239]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 2, l’allegato A, parte I, paragrafo 4, e l’allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme per gli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina e suina, come pure le condizioni alle quali uno Stato membro o una sua regione possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi o ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

A norma della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Regione Umbria soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Regione Umbria dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2003/467/CE.

(3)

Inoltre, a norma della decisione 2003/467/CE, gli Stati membri e le loro regioni elencati, rispettivamente, nell’allegato III, capitoli 1 e 2, della medesima decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tutte le regioni della Polonia, ad eccezione di nove powiaty del voivodato della Pomerania Occidentale, figurano attualmente negli elenchi di tale decisione quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. La Polonia ha ora presentato alla Commissione la documentazione attestante che dette restanti nove powiaty soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Di conseguenza, la Polonia ha chiesto che il suo intero territorio sia riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(4)

La Polonia, in quanto Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE e la voce relativa a tale Stato membro nel capitolo 2 di detto allegato dovrebbe essere soppressa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III della decisione 2003/467/CE.

(5)

L’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE dispone che, qualora uno Stato membro abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva o la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l’approvazione. A norma di tale articolo possono inoltre essere richieste garanzie complementari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina o suina.

(6)

L’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che, qualora uno Stato membro ritenga che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva o dalla malattia di Aujeszky, esso è tenuto a presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. A norma di tale articolo possono inoltre essere richieste garanzie complementari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina o suina.

(7)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (3) approva i programmi destinati alla lotta e all’eradicazione della rinotracheite bovina infettiva dovuta a herpesvirus 1 (BHV1), presentati dagli Stati membri che figurano nell’elenco di cui all’allegato I di detta decisione, per le regioni di tali Stati membri specificate nel citato allegato e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. Nell’allegato II della decisione 2004/558/CE sono inoltre elencate le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(8)

I Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf dello Stato federale della Renania settentrionale-Vestfalia della Germania figurano attualmente nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/558/CE. Le due summenzionate regioni sono le ultime della Germania a non aver ancora ottenuto la qualifica di regione indenne da BHV1.

(9)

La Germania ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV1 per i Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf. Di conseguenza, la Germania ha chiesto alla Commissione che il suo intero territorio sia considerato indenne da BHV1 e che vi siano applicate le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(10)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf non dovrebbero più figurare nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/558/CE, e dovrebbe essere modificata la voce relativa alla Germania nell’allegato II della medesima decisione, in modo da contemplare tutte le regioni di tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.

(11)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (4) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di animali della specie suina tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo il loro stato sanitario per la malattia di Aujeszky. L’allegato I della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione e nell’allegato II figura un elenco degli Stati membri o delle relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky.

(12)

L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l’approvazione del suo programma di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Veneto e l’inserimento della medesima nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Regione Veneto dovrebbe figurare nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(13)

Attualmente l’intero territorio della Polonia figura nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE. La Polonia ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa affinché le regioni: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski e Suwałki siano considerate indenni dalla malattia di Aujeszky e siano inserite nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, dette regioni non dovrebbero più figurare nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE bensì nell’elenco di cui all’allegato I della medesima decisione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE.

(14)

Le decisioni 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono modificati conformemente all’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(3)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(4)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato I, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara,

Provincia di Bolzano,

Regione Emilia-Romagna,

Regione Friuli-Venezia Giulia,

Regione Lazio: province di Rieti e Viterbo,

Regione Liguria,

Regione Lombardia,

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,

Regione Piemonte,

Regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano,

Regione Toscana,

Provincia di Trento,

Regione Umbria,

Regione Veneto.»;

2)

l’allegato III è così modificato:

a)

il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

ES

Spagna

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»

b)

al capitolo 2, l’intera voce relativa alla Polonia è soppressa.


ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

Lussemburgo

Tutte le regioni

ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

Tutte le regioni

Italia

Regione Valle D’Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

Regno Unito

Jersey

»


ALLEGATO III

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

Tutte le regioni

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

IE

Irlanda

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

IT

Italia

Provincia autonoma di Bolzano

CY

Cipro

Tutte le regioni

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

HU

Ungheria

Tutte le regioni

NL

Paesi Bassi

Tutte le regioni

AT

Austria

Tutte le regioni

PL

Polonia

Le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

SI

Slovenia

Tutte le regioni

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni

ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

IT

Italia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Veneto

LT

Lituania

Tutte le regioni

PL

Polonia

Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato di Lublino: tutte le powiaty;

voivodato di Lubusz: tutte le powiaty;

voivodato di Łódź: tutte le powiaty;

voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Masovia: tutte le powiaty;

voivodato di Opole: tutte le powiaty;

voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty;

le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

voivodato della Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato della Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Santacroce: tutte le powiaty;

voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty;

voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.

Fonte: EUR – Lex

»