E’ l’ENPAV a diramare la Circolare INPS n. 140 con cui si forniscono le istruzioni operative a riguardo al cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle casse di previdenza dei professionisti, cioè dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti.
La circolare “affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati“.
Nel comunicato diramato dall’ENPAV si legge che “con riguardo al calcolo della quota di pensione INPS, un passaggio della circolare n.140 precisa espressamente che per determinare l’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione ( retributivo, misto o contributivo), ai fini dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, l’INPS considererà solo la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria , le forme esclusive e sostitutive della medesima , nonché la gestione separata. In sostanza per la determinazione dei 18 anni al 31.12.1995, necessari per l’applicazione del metodo di calcolo retributivo, non rilevano le contribuzioni versate presso le altre gestioni previdenziali diverse da quelle citate e quindi, nel caso di specie, non rilevano i contributi versati presso l’Enpav. Su questo aspetto riguardante il metodo di calcolo della quota INPS, la circolare ha dato una interpretazione del c. 246 che potrà generare reazioni forti da parte di coloro che avrebbero potuto acquisire, attraverso il regime del cumulo, sia il diritto alla pensione sia un sistema di calcolo presumibilmente più vantaggioso”.
La circolare precisa inoltre che la domanda di pensione dovrà essere presentata presso l’ Ente di ultima iscrizione; in caso di iscrizione contestuale a più forme previdenziali, l’interessato ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Fatta chiarezza sulla normativa , ora l’ultimo passaggio è la stipula delle convezioni tra l’INPS e le Casse professionali
In argomento vedi anche: Casse dei professionisti, via libera al cumulo gratuito per la pensione