Visti i DCPM emanati dall’8 marzo all’11 marzo, che prevedono l’estensione delle disposizioni sul contenimento dell’epidemia di Covid-19 a tutto il territorio nazionale, la Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) e la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSAN), relativamente alle attività veterinarie, produttive e zootecniche definite come necessarie nella precedente nota, precisano che si applica la deroga prevista all’art. 1, lett. a) del DCPM 8 marzo 2020 e successive modifiche:
“a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”.
Quindi le limitazioni introdotte dai nuovi DCPM 8, 9 e 11 marzo 2020 non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salvo per i soggetti sottoposti alle misure di quarantena o risultati positivi al test per il virus. Le misure già esplicate dalla precedente nota si appliccano dunque all’interno territorio nazionale.
Inoltre, vista l’estensione delle misure al territorio nazionale e l’obbligo di autocertificazione per gli spostamenti, la validazione da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli automezzi e dei percorsi effettuati risulta essere superata dall’utilizzo del modello di autocertificazione. Restano in ogni caso la necessità di garantire la tracciabilità di animali e merci come da legislazione vigente.
Qui è disponibile il testo integrale della nota.
Fonte: Ministero della Salute