Oggetto: Quote di importazione riviste per la carne bovina e il benessere degli animali degli Stati Uniti

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138
Virginie Joron
29 gennaio 2020

Il 28 novembre 2019 il Parlamento ha approvato l’assegnazione di un contingente tariffario per le importazioni di carni bovine “di alta qualità” dagli Stati Uniti (1).

Il contingente esistente rimarrà invariato, ma delle 45000 tonnellate che costituiscono il contingente tariffario totale, 35000 saranno riservati agli Stati Uniti.

Sebbene non si supponga che gli animali vengano trattati con ormoni che favoriscono la crescita, la qualità della carne esportata in Europa rimarrà discutibile. I bovini americani vengono generalmente allevati in allevamenti intensivi e parte della carne viene ottenuta con metodi di macellazione halal (2).

Nell’Unione europea, è severamente vietato etichettare la carne halal come “biologica” (3). Negli Stati Uniti, tuttavia, la carne bovina proveniente da bovini macellati ritualmente può essere etichettata in questo modo (4).

La risoluzione del Parlamento non menziona alcun obbligo per le carni bovine importate provenienti da animali macellati in modo rispettoso della loro dignità (5).

1 I consumatori possono essere sicuri dell’origine e della qualità delle carni bovine importate? Possono anche essere sicuri che siano stati effettuati controlli adeguati su di esso?

2 Ai sensi dell’accordo attuale, è possibile che i consumatori europei mangino carne halal importata dagli Stati Uniti senza accorgersene?

3 Le carni di animali macellati ritualmente saranno incluse nella quota di importazione? In tal caso, questa carne sarà chiaramente identificata a beneficio dei consumatori, ad esempio mediante etichette?

(1) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0075_EN.html
(2) https://www.npr.org/sections/thesalt/2018/04/05/599520906/you-might-be-eating-halal-meat-and-not-even-know-it and https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-humane-methods-slaughter-act
(3) https://organic-market.info/news-in-brief-and-reports-article/no-eu-organic-label-for-halal-meat.html
(4) https://www.ofwlaw.com/2017/01/25/usda-guarantees-kosher-halal-meat-can-organic/
(5) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0076_EN.html

Risposta data dalla Sig.ra Kyriakides a nome della Commissione Europea (7 maggio 2020)

Le carni importate da paesi terzi devono rispettare i requisiti UE relativi alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali durante la macellazione. Inoltre, le condizioni di macellazione devono essere almeno equivalenti a quelle stabilite nei capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (1). La macellazione senza stordimento è consentita dalla legislazione dell’UE (2) nel caso di animali soggetti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione avvenga in un macello. Inoltre, gli Stati membri adottano misure per garantire che le carni macellate a fini religiosi non finiscano nel mercato generale.

Non vi è alcuna disposizione ai sensi dell’accordo sul contingente tariffario UE-USA menzionato dall’onorevole parlamentare, che impone restrizioni o condizioni specificamente riferite alle importazioni di carne halal. I requisiti UE relativi alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere degli animali durante la macellazione si applicano anche alle carni di cui al presente accordo.

Le nuove disposizioni per la quota esistente riguardano solo i volumi assegnati agli Stati Uniti e ad altri fornitori. Non rappresentano alcun cambiamento nelle rigide specifiche del contingente (3), che includono i requisiti di etichettatura o le condizioni di importazione. La quota non è definita secondo il metodo di macellazione prescritto dai riti religiosi.

(1) Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(2) Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.
(3) Come stabilito nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione.

Fonte: Parlamento Europeo