Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 139 del 4 maggio 2020 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale“.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717, applicabile dal 1o novembre 2018, stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati elaborati in consultazione con gli esperti degli Stati membri e le pertinenti parti interessate conformemente all’allegato V del Reg. (UE) 2016/1012 per l’emissione di certificati zootecnici da parte degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 30, paragrafo 1, del regolamento. Durante il periodo di applicazione dei nuovi modelli di certificati zootecnici gli Stati membri e le parti interessate hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici legati all’uso di tali modelli, riguardanti la stampa dei certificati zootecnici e la verifica dell’identità degli animali riproduttori. Risulta inoltre che l’emissione di certificati zootecnici per il materiale germinale da parte di un unico organismo di rilascio abbia creato problemi dovuti alla separazione tra gli enti selezionatori e gli enti ibridatori da un lato e, se autorizzati a norma dell’art. 31, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2016/1012, i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma o i gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni dall’altro.
Il Reg. (UE) n. 2020/602, che entra in vigore al ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e sarà applicabile dal 4 luglio 2020, va a modificare gli allegati I, II, III e IV del Reg. (UE) n. 2017/717. Inoltre, viene previsto quanto segue (art. 2):
1. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.
2. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.
Qui è disponibile il documento completo con le modifiche apportate ai vari certificati.
Fonte: Eur-Lex