Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 98 del 31.3.2020 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere, che entrerà in vigore il 20 aprile 2020. L’applicazione è prevista per il 1° gennaio 2021.
La conversione all’agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. Tale periodo comincia non prima della data in cui l’agricoltore o l’operatore che produce alghe o animali di acquacoltura abbia notificato l’attività alle autorità competenti. In determinate condizioni ed a titolo eccezionale, è possibile riconoscere un periodo precedente in modo retroattivo come parte del periodo di conversione: il Reg. (UE) n. 2020/464 va a precisare i documenti che dovrebbero essere presentati per il riconoscimento retroattivo.
Per quanto riguarda il mantenimento di un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie nella produzione animale biologica, il Reg. (UE) n. 2020/464 va a stabilire le densità di allevamento, le superfici minime degli spazi interni ed esterni e le relative caratteristiche, nonché i requisiti tecnici e le caratteristiche degli edifici e degli spazi all’aperto per i bovini, gli ovini, i caprini, gli equini, i cervidi, i suini, il pollame e i conigli (capo II del regolamento). Vi sono poi specifiche per gli animali lattanti, data la necessità è opportuno stabilire anche i periodi minimi da rispettare durante i quali sono nutriti di preferenza con latte materno.
Il Reg. (UE) n. 2020/464 stabilisce al capo IV (Alimenti e mangimi trasformati), in particolare all’art. 23, le tecniche autorizzate nella trasformazione degli alimenti: i metodi di trasformazione dovrebbero essere in grado di garantire il mantenimento delle caratteristiche e delle qualità biologiche dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica. Dal momento che, vista la numerosità delle tecniche tecniche utilizzate nella trasformazione degli alimenti nella produzione biologica, non è possibile stilare un elenco esaustivo delle stesse, il regolamento stabilisce, come regola generale, che le tecniche conformi ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 sono considerate autorizzate nella trasformazione di alimenti nella produzione biologica. Tuttavia, per determinate tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti biologici specifici, gli Stati membri potrebbero avere pareri discordanti sulla conformità di una tecnica ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 per la produzione di taluni prodotti. In tali casi, vengono definite le norme relative al modo in cui una tecnica può essere valutata e, se la conformità a tali principi e alle norme di produzione è confermata, autorizzata dalla Commissione per la produzione di alimenti specifici, se del caso, a determinate condizioni.
Analogamente alle tecniche autorizzate per l’uso nella trasformazione di alimenti, non è consentito l’impiego di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o a ovviare a negligenze nella trasformazione di tali mangimi ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come mangimi biologici. Anche per i mangimi, data la difficoltà a stilare un elenco che includa il numero elevato di tecniche utilizzate nella trasformazione, come regola generale, vengono autorizzate le tecniche conformi ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al Reg. (UE) n. 2018/848. Anche nel caso dei mangimi, come visto per gli alimenti trasformati, ci potrebbero essere pareri discordanti tra gli Stati membri riguardo determinate tecniche utilizzabili nella trasformazione di mangimi biologici specifici. Vengono dunque stabilite le norme relative al modo in cui una tecnica può essere valutata ed autorizzata dalla Commissione.
Al Capo V, il Reg. (UE) n. 2020/464 definisce anche le “Informazioni riguardanti la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico“, in particolare le informazioni che gli Stati membri sono obbligati a trasmettere (art. 25). Nella produzione biologica è opportuno utilizzare materiale riproduttivo vegetale biologico, animali biologici e novellame di acquacoltura biologico. Al fine di aiutare gli operatori biologici a trovare informazioni sulla disponibilità dei prodotti sopra elencati, ogni Stato membro dovrebbe disporre di sistemi che consentano agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici o novellame di acquacoltura biologico di rendere pubbliche le informazioni sulle loro forniture. In particolare è necessario rendere pubbliche le informazioni dettagliate sulle specie che essi sono in grado di fornire in quantità sufficienti ed entro un periodo di tempo ragionevole. È opportuno che una volta all’anno gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione la sintesi di tali informazioni e le informazioni sulle deroghe concesse in caso di indisponibilità.
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Fonte: Eur-Lex