Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 420 del 14 dicembre 2020, è stato pubblicato il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2042 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date pertinenti ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica.

A causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, il Reg. (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio ha posticipato la data di applicazione del Reg. (UE) 2018/848 di un anno, così come altre date in esso previste.

Come abbiamo visto in questo articolo, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 sono state fissate delle modalità di applicazione del Reg. (UE) 2018/848 in particolare per quanto riguarda i documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. Ai fini della certezza del diritto, tali norme dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del Reg. (UE) 2018/848. Per tale motivo, la Commissione, con il Reg. (UE) n. 2020/2042 allinea la data di applicazione del Reg. (UE) n. 2020/464 e altre date conseguenti ivi previste con la data di applicazione del regolamento sulla produzione biologica. Inoltre, considerando la necessità di garantire immediatamente la certezza del diritto per il settore biologico per quanto riguarda il posticipo della data di entrata in vigore del Reg. (UE) 2020/464, l’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2020/2042 viene fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Riportiamo qui di seguito il testo del regolamento.

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 è così modificato:

(1) all’articolo 25 (Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati, ndr), paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023 per quanto riguarda l’anno 2022.»;

(2) all’articolo 26 (Raccolta di dati riguardanti la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico, ndr), paragrafi 1, 5, 6 e 7, l’espressione «entro il 1o gennaio 2029» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2030»;

(3) all’articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4, l’espressione «entro il 1o gennaio 2024» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2025»;

(4) all’articolo 27 (Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità, ndr), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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Fonte: Eur-Lex