Ammasso Formaggi e cagliate: via libera alla Circolare per la presentazione delle richieste
Bellanova: “Provvedimento molto atteso. Sostegno concreto per fronteggiare le difficoltà della filiera lattiero-casearia“
Formaggi ad indicazione geografica con una stagionatura corrispondente a quella minima stabilita dai relativi disciplinari, formaggi generici, cagliate: i produttori italiani potranno stoccare fino a un massimo di 12mila 654 tonnellate e le aziende interessate potranno presentare la richiesta a partire dal 7 maggio prossimo e fino al 30 giugno 2020, sulla base delle disposizioni che Agea coordinamento sta per impartire.
Così nella Circolare del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali firmata oggi, dove vengono indicate le disposizioni sulla concessione di aiuti, successiva alla pubblicazione del Regolamento Delegato (UE) 2020/591 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L-140, del 4 maggio 2020).
“Si tratta di un Provvedimento molto atteso dalla filiera lattiero-casearia nazionale”, dice la Ministra Teresa Bellanova, “particolarmente penalizzata in questi mesi dal crollo dei consumi di alcune tipologie di prodotti a seguito dell’emergenza da Covid-19, dovuto soprattutto al blocco del canale ho.re.ca e al calo dell’export“.
I formaggi da ammassare, ai sensi dell’art. 2, del Reg delegato (UE) n. 2020/591, devono:
- essere fabbricati in Italia;
- essere di qualità mercantile buona, sana e leale;
- avere alla data d’inizio dell’ammasso contrattuale, per quanto riguarda i formaggi che beneficiano di una DOP o di IGP ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, una stagionatura corrispondente a quella minima stabilita dai relativi disciplinari.
I formaggi che hanno caratteristiche similari ai formaggi a DOP o IGP, con particolare riferimento al peso delle singole forme, al tenore di acqua, alle caratteristiche di durezza della pasta e alla ordinaria età di immissione al consumo (es. formaggi tipo grana e pecorino tipo romano), devono avere la stessa stagionatura prescritta per il formaggio similare a DOP o IGP per il quale è richiesto il periodo di stagionatura più basso. Per i formaggi tipo grana, l’età minima sarà quindi di nove mesi.
I formaggi generici che non beneficiano di una DOP o di una IGP e che non possono essere classificati come similari ai formaggi a DOP o IGP, al momento dell’inizio dell’ammasso contrattuale, devono avere una stagionatura minima corrispondente al loro normale periodo di maturazione, che consenta la loro immissione al consumo ed essere idonei a sostenere una stagionatura di almeno 60 giorni.
L’importo dell’aiuto è fissato a 15,57 euro/ton per le spese fisse di stoccaggio e 0,40 euro/ton/giorno per le spese di magazzinaggio e di immobilizzazione del capitale.
Per quanto riguarda le cagliate congelate, esse devono appartenere al codice N.C. 0406, essere di qualità mercantile buona, sana e leale, mantenere inalterate le caratteristiche che hanno all’inizio dell’ammasso sino alla fine dello stoccaggio ed essere idonee a superare il periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
Per quanto riguarda il burro, l’importo dell’aiuto è fissato a 9,83 euro/ton per le spese fisse di stoccaggio e 0,43 euro/ton/giorno per le spese di magazzinaggio e di immobilizzazione del capitale. Il lotto minimo è fissato a 10 tonnellate.
La circolare definisce inoltre le modalità di invio delle domande e i controlli relativi a tutte le fasi di ammasso e di liquidazione degli aiuti, che saranno saranno eseguiti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
La circolare può essere scaricata da qui. Consulta anche la “Circolare AGEA.30897.2020 del 6 maggio 2020“
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali