La Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile ha sancito l’intesa sul decreto relativo all’applicazione del Regolamento (Ue) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il cosiddetto regolamento omnibus.

Le Regioni hanno condizionato però l’intesa all’accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato al Governo nel corso della stessa Conferenza Stato-Regioni. Il Viceministro delle politche agricole ha accolto l’emendamento presentato dalle Regioni, specificando che in relazione alla raccomandazione di modifica dell’articolo 5 “questa troverà adeguta collocazione nell’ambito delle circolari relative ai controlli”.

Si riporta di seguito il documento della Conferenza delle Regioni, gia pubblicato sul sito www.regioni.it (sezione “Conferenze”).

Posizione sullo schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (ue) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 (c.d. regolamento omnibus)

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 16) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza condiziona l’espressione dell’intesa sull’ultima stesura del provvedimento all’accoglimento della proposta di modifica relativa alla riduzione della percentuale di cui all’articolo 10, comma 3 da “6” a “1,5” e con la raccomandazione a valutare la seguente integrazione all’articolo 5 che si rende necessaria poiché l’articolo 31 prevede l’abrogazione del DM 20 marzo 2015, che aveva previsto tra le altre cose semplificazioni per quanto riguarda il controllo sulle titolarità di conduzione delle superfici richieste a premio.

La procedura, introdotta ai fini di un controllo sulla legittimità dei pagamenti su quei soggetti che erano stati segnalati in ambito di “Operazione Bonifica”, prevedeva la possibilità di verificare la legittimità dei titoli di conduzione contenuti nel fascicolo aziendale in base o meno di formale opposizione da parte del proprietario o di un comproprietario e quindi dare una norma certa per contenere e l’elevato numero di ricorsi e contenziosi che ne sono conseguiti. A tutt’oggi nei vari ricorsi che i beneficiari contestati di recupero per mancanza di titolo di conduzione, la giurisprudenza delle corti adite continua a tenere validi i principi introdotti dal DM 1922 fatto che obbliga l’amministrazione a utilizzare tale prassi anche per i controlli svolti di propria iniziativa, partendo dal presupposto che non è possibile dimostrare l’insussistenza giuridica del contratto se non di fronte ad un esplicito dissenso del proprietario:

Articolo 5

“4. La disponibilità titolata del terreno agricolo è un requisito indefettibile per l’ottenimento dell’aiuto. La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

5. Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto sulla base di contratto di affitto verbale registrato presso l’Agenzia delle Entrate o con comodato verbale, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari o degli eventuali eredi consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti. Nel caso di controlli a campione, gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati. La mancata opposizione nei termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.

6. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti il consenso alla conduzione dei propri terreni, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il controllo di cui al comma precedente si intende concluso con esito positivo.”

 

Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome