Il decreto  che – modificando precedenti normative e attuando direttive  europee – stabilisce norme per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ha ricevuto il parere positivo delle Regioni.

Il giudizio favorevole è stato espresso nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto. Nell’occasione la Conferenza delle Regioni ha consegnato al Governo un documento (pubblicato anche sul portale www.regioni.it, sezione “Conferenze”) con una serie di osservazioni non vincolanti. Si riporta di seguito il testo di tale documento.

Posizione sullo schema di decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati la, ila, ib e iib al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/cee concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Parere ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997
Punto 13) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul decreto con le seguenti osservazioni non vincolanti.

Osservazioni della Regione Emilia Romagna

Parere ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati lA, IlA, IB e IIB al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Con riferimento al testo inviato in data odierna si evidenzia che la versione trasmessa ha accolto i principali emendamenti proposti in sede di riunione tecnica, in particolare quelli relativi a:
• regime transitorio (applicazione immediata dei limiti per idrocarburi, IPA , PCDD/PCDF e PCB, toluene, selenio, cromo totale di nuova introduzione),
• nota 1 all’Allegato IA (relativa alle deroghe in caso di valori di fondo dei suoli superiori);
• Allegato IIA (accreditamento dei laboratori di analisi e definizione di top soil);
• Allegato IB – parte 1 (limite 10 mg/kgss per il parametro selenio);
• Allegato IB – parte 3 inserimento del parametro AOX tra quelli per i quali non è previsto un limite, ma dei quali occorre trasmettere i dati – (nota di redazione: per la tabella 3 della parte 3 occorre per i parametri AOX, DEHP, NPE fare riferimento alla nota 9 e non 8), chiarimento della nota 7, esplicitazione dei composti da ricercare tra i PFC
• Allegato IIB inserimento parametro pHL’emendamento principale che non ha trovato accoglimento è quello relativo al limite di 1000 N°/g ss per il parametro Escherichia coli, individuato alla parte 2 dell’allegato IB richiederà, per essere raggiunto, adeguamenti impiantistici per i depuratori di acque reflue urbane che trattano fanghi

Alla luce delle considerazioni sopra svoltesi esprime parere favorevole allo schema di Decreto in oggetto e si ricorda la necessità di provvedere al riesame del D.Lgs 99/92 (non solo dei suoi allegati) che presenta criticità a partire dalle definizioni (che non trovano corrispondenza nell’attuale normativa) che possono ingenerare dubbi interpretativi e conseguenti contenziosi

Osservazioni della Regione Lombardia

Sono presenti nel testo alcuni refusi, che si indicano di seguito, con la specificazione che la loro correzione non risulta indispensabile per l’approvazione del documento.
Allegato 1A
Per coerenza con i parametri ricercati nel fango, eliminare dalla tabella il parametro Tallio
Allegato IB parte 3
si chiede di riportare per il valori limite AOX, DEHP, NPE, il riferimento alla nota 9 e non alla nota 8
Nota 9 si propone la seguente modifica:dopo le parole “ AOX, DEHP E NDP” inserire la parole PFC

Allegato IIB punto 3 Riferimenti metodiche di campionamento e di analisi dei fanghi
Aggiungere in coda all’elenco dei metodi la seguente frase:

“Oltre alle metodiche sopra riportate potranno essere utilizzate metodiche di riconosciuta validità nazionale ed internazionale, ad eccezione che per il test di fitotossicità”

Si precisi inoltre che i parametri previsti per i fanghi assolvono in maniera esaustiva ai relativi obiettivi di qualità ambientale; allo stesso modo, per i fertilizzanti da essi derivati il rispetto dei parametri previsti dal Dlgs.75/2010 assolve in maniera esaustiva ai relativi obiettivi di qualità ambientale.

Ai fanghi da usare in agricoltura e ai fertilizzanti da essi derivati non si applicano i parametri di cui al Dlgs.152/2006 all.V parte IV Tab .1.

Osservazioni della Regione Piemonte

– all’articolo 2, comma 1 dello schema, prorogare l’applicazione delle modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;
– all’articolo 2, comma 5 dello schema, eliminare i parametri di Selenio e Cromo totale (in quanto non fanno parte della “Parte 3” dell’allegato IB);
– all’allegato IB, “Parte 2″ eliminare la”seconda  fase” per l’Escherichia coli –  in alternativa lasciarla ma sempre con il limite di 5.000.

Osservazioni della Regione Toscana

“Si concorda con la necessità di procedere con urgenza all’approvazione del Decreto in oggetto, viste anche le crescenti criticità connesse alla gestione dei fanghi di depurazione dei reflui urbani.

Si segnalano di seguito alcune incongruenze formali rilevate nel testo dello schema per eventuali opportune revisioni:

1. nell’Allegato IB parte 3 (valori max concentrazione composti organici volatili nei fanghi) AOX, DEHP, NPE hanno nel campo “valore limite” il rimando alla nota 8. Il rimando è sbagliato. Probabilmente il riferimento corretto è alla nota 9.
2. nell’Allegato IB parte 3 (valori max concentrazione composti organici volatili nei fanghi) il parametro PFC nel campo valore limite vi è un rimando alla nota 9 ma la nota 9 che dispone di fare le analisi anche se non c’è valore limite fissato, cita AOX, DEHP, NPE ma non i PFC. Deve essere aggiunto il riferimento ai PFC.
3. nell’allegato IIB (analisi dei fanghi), che elenca i parametri da analizzare, manca il toluene che invece deve essere analizzato e ha un limite di 100 (allegato IB parte 3)
4. nell’allegato IIB è riportato il tallio che non campare mai nell’allegato IB in nessuna delle tabelle. E’ probabile che questo sia legato al fatto che non  si voglia stabilire un valore limite. Se così è, per chiarezza, sarebbe utile riportare nell’allegato I B parte 1 il tallio con una nota nel campo valore limite che chiarisca che il parametro viene ricercato senza valore limite (come fatto per altri parametri nelle altre tabelle).
5. nella tabella dell’Allegato IA deve essere rimossa la nota 2 con riferimento al parametro Zinco (è incoerente con il testo della nota, poiché il valore limite per lo zinco sul terreno è già pari al limite CSC).”

Osservazioni della Regione Veneto

In relazione alla bozza D.M. fanghi di depurazione in agricoltura, si evidenzia che permangono elevatissimi i valori di accettabilità per il Toluene (100 mg/Kg), non compatibili con la normativa sulle bonifiche ambientali (05, mg/Kg). Anche in relazione alle concentrazioni degli IPA presenti negli idrocarburi le medesime risulterebbero elevate. In tal senso si suggerisce sia per Toluene che per IPA che vengano fissati i limiti della colonna A, Tabella 1, allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006.

Fonte: Conferenza delle Regioni e delle province autonome