La Conferenza Stato-Regioni del 31 gennaio ha espresso l’intesa sul riordino del fondo di solidarietà in agricoltura. La Conferenza delle Regioni ha però raccomandato al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali di “prevedere l’emanazione di una circolare applicativa per meglio definire i dettagli operativi, in particolare relativi all’applicazione delle misure compensative in maniera uniforme sul territorio nazionale”.

Una nota del ministero spiega che la nuova norma promuove lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la nuove polizze sperimentali e di fondi di mutualizzazione ed estende, inoltre, le coperture agevolate anche ad eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali. Il Fondo di solidarietà nazionale potrà essere attivato anche a fronte dei danni causati da fauna selvatica protetta e sono state semplificate anche le procedure per mettere a disposizione delle Regioni le risorse per gli interventi compensativi e, nell’ambito delle polizze sperimentali, sarà possibile mettere a punto meccanismi di calcolo delle perdite. Vi sarà una compressione dei costi di gestione delle polizze ed una semplificazione con maggiore trasparenza dei meccanismi di risarcimento del danno ed è stata prevista inoltre la possibilità di calcolare le perdite sulla base di indici, anche ai fini dell’erogazione degli interventi compensativi.

“Abbiamo bisogno – ha dichiarato il ministro Maurizio Martina – di strumenti più forti a protezione del lavoro e del reddito delle imprese agricole, soprattutto davanti al cambiamento climatico. Il provvedimento approvato va in questa direzione e può aiutare ad affrontare meglio la programmazione delle imprese. La gestione del rischio è un asse fondamentale per il futuro dell’agricoltura e per questo l’abbiamo posta al centro della discussione al G7 di Bergamo. Con questa norma diamo concretezza agli impegni presi in quella occasione”.

“Si tratta – dichiara il Sottosegretario Giuseppe Castiglione – di un intervento legislativo strategico per il rilancio degli strumenti di gestione del rischio. Questa norma affianca ed integra, nel segno dell’innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione unionale 2014-2020. Grazie alle nuove norme, – prosegue il Sottosegretario – sarà più semplice sperimentare nuove tipologie di strumenti integrati per la difesa dai rischi a livello aziendale e per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole; sulla base dei risultati della sperimentazione sarà così possibile contribuire al dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 proponendo nuovi strumenti che possano accompagnare meglio lo sviluppo delle nostre imprese e che contribuiscano a favorire la diffusione settoriale e territoriale degli strumenti di gestione dei rischi”.

Le Regioni hanno condizionato l’espressione dell’intesa all’accoglimento delle proposte di modifica evidenziate in documento (pubblicato sul portale www.regioni.it sezione “conferenze”) che è stato consegnato al Governo con cui si raccomanda al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali a prevedere l’emanazione di una circolare applicativa per meglio definire i dettagli operativi, in particolare relativi all’applicazione delle misure compensative in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Si riporta di seguito il testo integarle consegnato al Governo.

Posizione sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Intesa, ai sensi dell’articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154
Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza condiziona l’espressione dell’intesa all’accoglimento delle proposte di modifica evidenziate nel testo allegato e con la raccomandazione al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali a prevedere l’emanazione di una circolare applicativa per meglio definire i dettagli operativi, in particolare relativi all’applicazione delle misure compensative in maniera uniforme sul territorio nazionale.
Roma, 31 gennaio 2018

Allegato schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell’articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”;

Visto in particolare l’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), recante “Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati”;

Visto l’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visti gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la decisione ______________della Commissione europea, relativa al regime di aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al__________________;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del___________;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il________________;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica_________________;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _________;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)
All’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole “eventi eccezionali”, sono aggiunte le seguenti: “o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti,”;

a. al comma 2, le parole “calamità naturali o eventi eccezionali”, sono sostituite dalle seguenti: “calamità naturali, o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti”;

b. al comma 3, lettera a), dopo le parole “contratti assicurativi”, sono aggiunte le seguenti: “prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio”;

c. al comma 3, lettera b), le parole “Piano assicurativo agricolo annuale”, sono sostituite dalle seguenti: “Piano di gestione dei rischi in agricoltura”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)
1 – All’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. alla rubrica, dopo le parole “Polizze assicurative” sono aggiunte le seguenti: “e fondi di mutualizzazione”;

b. il comma 1, è sostituito dal seguente:Per le finalità e per gli eventi, di cui all’articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformità alla normativa unionale ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.

c. il comma 2 è soppresso;

d. il comma 3 è soppresso;

e. il comma 4 è soppresso;

f. al comma 5 le parole “i consorzi” sono sostituite dalle parole “gli Organismi collettivi”
il comma 5bis è soppresso

g. Al comma 5 ter la frase “Quando dalle rilevazioni dell’ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell’ultimo anno” è soppressa.

2- Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto il seguente articolo 2-bis:
“Art. 2-bis
(Polizze assicurative sperimentali)

1 – Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali: a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all’articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato; b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici

2 – Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.”

 Art. 3
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 

1 – All’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: “Piano di gestione dei rischi in agricoltura”;

b) il comma 1, è sostituito dal seguente: “L’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato «Piano», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell’esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.

c) al comma 2, le parole “Piano assicurativo” sono sostituite dalla seguente: “Piano”; dopo la parola “elaborato” è aggiunta la seguente “anche”; alla lettera f) le parole “dei Consorzi” sono sostituite dalle parole “degli Organismi collettivi”; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

h) un rappresentante dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

  i) un rappresentante dell’Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).”;

d)il comma 3 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”;

e) il comma 4, è sostituito dal seguente: “Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l’entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell’articolo 2-bis, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli strandard minimi;

b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) eventi coperti, garanzia;

d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.”;

Art. 4
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1 – All’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. ai commi 2 e 3, la locuzione “di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999” è sostituita, ovunque ricorrente, con la seguente: “di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

b. al comma 4, primo periodo, dopo le parole “all’assicurazione agevolata” sono aggiunte le seguenti: “o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione”;

c. dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresì esclusi dagli aiuti:

a) le grandi imprese;

b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.”;

“4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall’autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’evento eccezionale.Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata:

a. tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;

b. limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.

4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all’80 per cento dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.”

4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.

4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell’impresa agricola nell’anno in questione.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

 1 – L’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è soppresso e contestualmente sostituito dal seguente articolo:

Art. 9-bis
(Cumulo)

1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.

Art. 7
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole “, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell’albo pretorio dei comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti “e 8, sono pubblicati sui siti internet delle Autorità competenti”.

Art. 8
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)
La rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: “Organismi collettivi di difesa”

a. All’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

b. Ai commi 1 e 4 le parole “I Consorzi” sono sostituite dalle parole “Gli Organismi collettivi”;

c. Al comma 2 le parole “dei Consorzi” sono sostituite dalle parole “degli Organismi collettivi di difesa”;

d. il comma 5 è soppresso.

Art. 9
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Il comma 1 è sostituito dal seguente: “Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall’assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell’idoneità allo svolgimento delle attività”;

b. Al comma 2 le parole “del consorzio” sono sostituite dalle parole “dell’Organismo”;

c. Al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli aventi i requisiti prescritti;

d. al comma 3, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: “, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

e. al comma 3, la lettera c), è soppressa;

f. conseguentemente, al comma 4, le parole “, c)” sono soppresse e la parola “comma 1” è sostituita dalla seguente: “comma 3”.

Art. 10
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi gli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti, è sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.

b. il comma 2 è soppresso;

c. il comma 2-bis è soppresso.

Art. 11
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. Ai commi 1 e 2 le parole “I Consorzi” sono sostituite dalle parole “Gli Organismi collettivi”;

2. Al comma 2 la parola “Consorzi” è sostituita dalla parola “Organismi

Art. 11 12
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 1 è soppresso;

b. al comma 2 le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite con le seguenti “Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”;

Art. 12 13
(Disposizioni transitorie)

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a “M.A.F. – Fondo di solidarietà nazionale” viene chiuso, con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome