Suggerimenti per i decreti che disciplineranno gli strumenti per la gestione del rischio e la regolazione dei mercati
La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 21 settembre, ha licenziato un “contributo al governo” per l’attuazione dell’articolo 21 (delega al governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati) della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Nell’articolo 21 si stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fi topatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
Il testo del documento è stato inviato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al ,imisytro delle poltiche agricole, Maurizio Martina.
Si riporta di seguoto il teso del docuemnto pubblicatyoa nche nella sezione “Confernze” del portyale www.regioni.it.
Contributo delle Regioni e delle province autonome al governo per l’attuazione dell’articolo 21 (delega al governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati) della legge 28 luglio 2016, n. 154
Premessa
L’articolo 21 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 affida al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno delle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati.
Le finalità del richiamato articolo 21 della legge 154/16 consentono di poter dar corso a un riordino generale delle tematiche di intervento sulla gestione dei rischi e sulla regolazione dei mercati in modo da concedere agli imprenditori del comparto agricolo, unitamente a politiche di prevenzione degli effetti negativi degli eventi avversi e delle fluttuazioni di mercato, delle garanzie a che l’attività non venga compromessa da eventi estranei potenzialmente non controllabili.
Si è scelto di procedere al riordino dell’ambito di cui trattasi mediante la riunificazione in un unico testo dei due percorsi normativi previgenti relativi al decreto legislativo 102/2004 ed al decreto legislativo 102/2005, con una suddivisione in titoli che comprendano tutta la strumentazione di gestione del rischio in agricoltura compatibilmente con la normativa comunitaria in materia tra cui quella relativa al così detto regolamento “omnibus”, e per la regolazione dei mercati in breve.
A) Titolo 1: Strumenti di gestione del rischio e prevenzione
Nell’ambito del Fondo di Solidarietà nazionale per la gestione dei rischi dovrebbe essere conseguito l’obiettivo di promuovere interventi per fare fronte ai danni alla produzione agricola, a mezzi di produzione agricola, alle strutture ed impianti produttivi, alle infrastrutture agricole e per la prevenzione dei danni conseguenti calamità naturali o da altri eventi eccezionali previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il Fondo di Solidarietà Nazionale per la gestione dei rischi dovrebbe considerare le seguenti tipologie di intervento:
– aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione delle produzioni agricole causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie ed emergenze ambientali ivi compresi gli aiuti per il pagamento dei premi per i rischi di reddito con il finanziamento di polizze sul ricavo;
– introduzione delle compensazioni finanziarie per i fondi di mutualizzazione in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie ed emergenze ambientali;
– introduzione delle compensazioni finanziarie per i fondi di mutualizzazione in caso di perdite economiche causate da un drastico calo del reddito degli agricoltori;
– indennizzo in caso di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
– aiuti per la difesa attiva, ovvero investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, danni da animali selvatici (fauna selvatica) e da altre avversità atmosferiche e/o per i danni causati da emergenze ambientali.
B) Titolo 2: Regolazione dei mercati
Nell’ambito della regolazione dei mercati particolare rilevanza deve essere mantenuta per le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali.
Per i Programmi operativi deve essere mantenuta la previsione della realizzazione dei medesimi con disponibilità di risorse nazionali mediante definizioni di modalità/criteri in relazione: della tipologia di settore, del carattere innovativo dell’intervento. Da questi interventi dovrebbero essere escluse le OP/AOP ortofrutticole e olivicole che già beneficiano di aiuti comunitari per la realizzazione di specifici programmi.
Per la gestione delle crisi risulta opportuno mantenere le previsioni dell’articolo 8 del D.Lgs 102/05, inserendo misure di prevenzione delle crisi di mercato, tendenti ad evitare i successivi e più dispendiosi interventi di gestione, mediante aiuti focalizzati e finalizzati ad esempio, alla promozione, alla informazione a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi ed alla attivazione di campagne promozionali dedicate e continuative.
PROPOSTE DI RIORDINO DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA E PER LA REGOLAZIONE DEI MERCATI
Titolo primo: Strumenti di gestione del rischio e prevenzione (ex D.Lgs 102/04)
1. Finalità
Il Fondo di Solidarietà Nazionale per la gestione del rischio dovrebbe confermare l’obiettivo di promuovere interventi per fare fronte ai danni alla produzione agricola, a mezzi di produzione agricola, alle strutture ed impianti produttivi, alle infrastrutture agricole e per la prevenzione dei danni conseguenti calamità naturali o da altri eventi eccezionali previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del’Unione europea.
Per la gestione dei rischi dovrebbero essere considerate le seguenti tipologie di intervento:
a) interventi finanziari sui premi per l’assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante contro perdite economiche causate da eventi climatici avversi, da malattie del bestiame o fitopatie, o da un incidente ambientale;
b) interventi finanziari ai fondi mutualistici per pagare le compensazioni finanziarie per perdite economiche causate da eventi climatici avversi, da malattie del bestiame o fitopatie, o da un incidente ambientale;
c) interventi finanziari agli strumenti di stabilizzazione del reddito, che offrono la compensazione per perdite rilevanti di reddito;
d) interventi finanziari per danni a produzioni, strutture e impianti produttivi causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, finalizzati alla ripresa economica e produttiva a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria;
e) interventi finanziari per danni da fauna protetta.
2. Contributi sui premi di assicurazione
I contributi finanziari per il pagamento di polizze assicurative a favore delle piccole e media imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli vengono concessi per:
– perdite alla produzione agricola causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
– danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avversità naturali assimilabili alle calamità naturali o da altri eventi eccezionali o da altri eventi eccezionali;
– costi di rimozione e distruzione dei capi animali morti per qualsiasi causa;
– perdite subite a causa di organismi nocivi ai vegetali ed agli animali a seguito dell’adozione di misure di risanamento da epizoozie e fitopatie endemiche riconosciute;
– perdite subite a causa di drastico calo dei ricavi e/o del reddito (introduzione di polizze a copertura dei rischi inerenti alla variabilità del ricavo aziendale in analogia a quelle sulle produzioni);
– perdite alle produzione agricola e animale causate dalla fauna protetta
L’evento dannoso deve distruggere più di 30% (20%)della produzione media annuale del coltivatore calcolata come media della produzione del triennio precedente o come media triennale precedente o come media triennale del quinquennio precedente, escludendo l’anno migliore e quello peggiore.
Nel caso di contributi finanziari per il pagamento delle polizze l’evento si ritiene formalmente riconosciuto qualora i periti assicurativi in sede di accertamento percentuale dei danni in campo verifichino una perdita produttiva superiore al 30% (20%) con riscontro su una pluralità di enti (colture limitrofe ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe).
Per le malattie degli animali e dei vegetali la compensazione finanziaria viene concessa solamente per quelle malattie/fitopatie riportate nell’elenco delle malattie animali stabilito dall’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale o nell’Allegato alla Decisione del Consiglio 2009/470/CE e s.m.i. .
L’intensità massima del contributo finanziario, nel caso di contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 % (20%) della produzione, è limitata al 65/80 % del costo assicurativo. Per altri casi è limitata al 50% del costo assicurativo parametrizzato. Per la determinazione del valore della produzione assicurata possono essere fissati indici parametrici definiti dalle competenti Strutture statali.
Il contributo finanziario sul costo dei premi assicurativi può essere erogato attraverso Organizzazioni di produttori/Organismi di difesa/Consorzi che stipulano polizze assicurative collettive in nome e per conto degli agricoltori associati a condizione che i beneficiari finali siano gli agricoltori medesimi.
3. Contributi finanziari a Fondi di mutualizzazione
a. Aiuti per compensazioni finanziarie per i fondi di mutualizzazione in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie ed emergenze ambientali;
Contributi finanziari per fondi di mutualizzazione a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che prevedono:
– perdite alla produzione agricola causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
– danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avversità naturali assimilabili alle calamità naturali o da altri eventi eccezionali o da altri eventi eccezionali;
– costi di rimozione e distruzione dei capi animali morti per qualsiasi causa;
– perdite subite a causa di organismi nocivi ai vegetali ed agli animali a seguito dell’adozione di misure di risanamento da epizoozie e fitopatie endemiche riconosciute;
– perdite alla produzione agricola e animale causate dalla fauna protetta.
L’evento dannoso deve distruggere più del 30% (20%) della produzione media annuale del coltivatore calcolata come media della produzione del triennio precedente o come media triennale del quinquennio precedente, escludendo l’anno migliore e quello peggiore.
I contributi finanziari sono riferiti a:
1. costi amministrativi di costituzione del fondo mutualistico, su un periodo massimo di tre anni in maniera decrescente;
2. importi pagati dal fondo mutualistico come compensazione finanziaria a coltivatori;
3. interessi su prestiti commerciali presi dal fondo mutualistico con lo scopo di pagare la compensazione finanziaria a coltivatori in caso di crisi.
Contributi per aumentare la dotazione finanziaria saranno autorizzati compatibilmente con la normativa comunitaria del settore.
Il fondo di mutualizzazione può ricorrere alla copertura riassicurativa nell’ambito del Fondo di riassicurazione di ISMEA.
La manifestazione dell’evento deve essere ufficialmente riconosciuta dall’Autorità competente dello Stato membro. Gli Stati membri possono, ove possibile, stabilire anticipatamente un criterio valido sulla base del quale formalizzare il riconoscimento di un evento.
Per le malattie degli animali, la compensazione finanziaria può essere concessa solamente per quelle malattie riportate nell’elenco delle malattie animali stabilito dall’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale o nell’Allegato alla Decisione del Consiglio 2009/470/CE.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno.
b. Aiuti a fondi di mutualizzazione in caso di perdite economiche causate da un drastico calo del reddito degli agricoltori quando la perdita del reddito è del 20% e non del 30% (ovvero adeguamento automatico a modifiche della Commissione);
Contributo per perdite di reddito che eccedono il 30% (20%) del reddito annuale e medio del coltivatore calcolato come media della produzione del triennio precedente o come media triennale del quinquennio precedente, escludendo l’anno migliore e quello peggiore.
I pagamenti dal fondo mutualistico agli agricoltori non potranno compensare più del 70% del reddito perso nell’anno dal produttore.
I contributi finanziari sono riferiti a:
1. costi amministrativi di costituzione del fondo mutualistico, su un periodo massimo di tre anni in maniera decrescente;
2. importi pagati dal fondo mutualistico come compensazione finanziaria a coltivatori;
3. interessi su prestiti commerciali presi dal fondo mutualistico con lo scopo di pagare la compensazione finanziaria a coltivatori in caso di crisi.
Contributi per aumentare la dotazione finanziaria saranno autorizzati compatibilmente con la normativa comunitaria del settore.
Il fondo di mutualizzazione può ricorrere alla copertura riassicurativa nell’ambito del Fondo di riassicurazione di ISMEA.
La manifestazione dell’evento deve essere ufficialmente riconosciuta dall’Autorità competente dello Stato membro. Gli Stati membri possono, ove possibile, stabilire anticipatamente un criterio valido sulla base del quale formalizzare il riconoscimento di un evento.
Per le malattie degli animali, la compensazione finanziaria può essere concessa solamente per quelle malattie riportate nell’elenco delle malattie animali stabilito dall’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno.
4. Piano assicurativo annuale
Mantenere la previsione del Piano Assicurativo annuale quale strumento attuativo, che stabilisce l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi, tenendo conto delle disponibilità finanziarie.
Il Piano Assicurativo stabilisce i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
– tipologia di polizza (annuale e poli annuale);
– tipologia calamitànaturali ed altri eventi eccezionali oggetto di assicurazione;
– tipologia di coltura, impianti produttivi , produzioni, strutture ammissibili a intervento agevolato
– condizioni di intervento nei casi di drastici cali di reddito e di ricavi;
– garanzia termini per la sottoscrizione delle polizze;
– attivitàlegate a studi e sperimentazioni di polizze innovative
– attività di semplificazione con attuazione di indici da utilizzare per calcolare la produzione annuale dell’azienda assicurata
– determina qualsiasi altro elemento necessario per garantire un impiego efficace delle risorse
Per la formulazione del Piano assicurativo annuale il Ministero si avvale delle proposte del Tavolo tecnico Costituito: (confermare/ aggiornare costituzione)
Il Piano Assicurativo Annuale è approvato con decreto del Ministero d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. Piano Riassicurativo annuale
Confermare la previsione del Fondo di Riassicurazione dei rischi agricoli ISMEA al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici.
Il Piano Riassicurativo Annuale è approvato con decreto del Ministero.
6. Disciplina degli Organismi collettivi per la stipula di polizze assicurative
Mantenere/aggiornare le disposizioni di cui all’articolo 11 del D.lgs 102/04 (costituzione finalità) ed in particolare per l’ambito territoriale (nazionale) di operatività degli organismi di difesa.
Mantenere e aggiornare l’articolo 12 del D.lgs 102/04 (statuto e amministrazione) ed in particolare per l’esercizio di opzione del socio.
Mantenere e semplificare l’art.13 del D.lgs n. 102/04 (vigilanza) ed in particolare semplificazione dei controlli di cui al comma 2, che vengono surrogati dal PAI.
7. Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e da fauna protetta
Mantenere gli interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del D.lgs 102/04:
– interventi in caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi;
– interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole;
– perdite alla produzione agricola e animale causate dalla fauna protetta;
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per gli interventi.
8. Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN
Mantenere le disposizioni già consolidate all’articolo 6 del D.Lgs 102/04;
9. Strumenti finanziari e per l’accesso al credito
– mantenere le disposizioni previste all’articolo 17 del D.lgs 102/04;
– accesso a prestiti e ad altri strumenti finanziari
10. Fabbisogni
– promozione di percorsi sperimentali e di ricerca per lo sviluppo di strumenti innovativi, efficaci ed efficienti di gestione dei rischi aziendali con particolare riguardo agli strumenti di stabilizzazione del redditi e progetti per la riduzione dei prodotti chimici nella difesa delle produzioni agricole;
– formazione degli imprenditori con il potenziamento dei sistemi di consulenza aziendale e assistenza tecnica per la valutazione dei rischi aziendali e la promozione dell’utilizzo delle assicurazioni;
– azioni di formazione/assistenza/monitoraggio delle imprese da punto di vista economico/gestionale ai fini dell’applicazione dello strumento di stabilizzazione dei redditi;
– azioni contro la perdita di produzione agricola e animale causate dalla fauna protetta;
11. Possibili collegamenti ad altri interventi nello sviluppo rurale per la gestione dei rischi
Ripristino del potenziale della produzione agricola danneggiato dai disastri naturali e dagli eventi catastrofali e l’introduzione di azioni di prevenzione adatte
Il sostegno può riguardare investimenti in azioni preventive mirate a ridurre le conseguenze di probabili disastri naturali ed eventi catastrofali, insieme con investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e danneggiati e della produzione potenziale, ad es. ripristino dei terreni agricoli e qualità del suolo, ripristino o ristrutturazione di sistemi di drenaggio, misure di prevenzione e gestione delle inondazioni.
Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione e servizi consultivi, gestione aziendale e servizi di assistenza alle aziende
Il sostegno potrebbe essere erogato ad azioni riferite a corsi di formazione sui rischi e sulla gestione del rischio a favore dei coltivatori per aiutarli a migliorare la consapevolezza dei rischi correnti, a migliorare le strategie di gestione del rischio. Altre operazioni che potrebbero essere sostenute includono l’identificazione di aree vulnerabili e settori di valutazione ed analisi delle esigenze aziendali oltre che per lo studio di opportunità per la diversificazione delle produzioni e delle varietà in risposta al trend climatico. Inoltre la capacità di adeguamento alle mutate condizioni ambientali nasce dalla consapevolezza che un l’acquisizione di informazioni salienti e la consulenza sulla gestione aziendale consentono di attuare strategie di bio – sicurezza per ridurre i rischi e tutelare la salute degli animali.
Investimenti strutturali
Gli investimenti che puntano a mitigare i disastri naturali ed i rischi climatici sostenendo la ristrutturazione e la modernizzazione strutturale e promuovendo l’innovazione, potrebbero essere oggetto di sostegno, insieme ad es. con investimenti su infrastrutture con maggiore efficienza idrica e nuove tecnologie sull’uso dell’acqua. L’attuazione della difesa attiva contro gli effetti di eventi avversi collegati al clima possono contribuire alla stabilizzazione del reddito aziendale attraverso la salvaguardia della qualità delle produzioni (ad es. installando reti antigrandine, antipioggia, anti insetto).
Diversificazione delle produzioni e delle attività
Gli agricoltori possono diversificare la loro produzione per ridurre il rischio di prezzo. Oltre ad introdurre nuove coltivazioni o varietà gli imprenditori agricoli possono, se adeguatamente informati e orientati, puntare sulla diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo di funzioni o servizi che possono integrare il reddito e aiutare a compensare eventuali perdite subite a seguito di eventi avversi. La diversificazione può includere le attività di tipo aziendale ma anche attività esterne all’azienda (aziende multifunzionali) che riducono la dipendenza dell’impresa dal solo reddito agricolo.
Adattamento ai cambiamenti climatici
Le azioni riferite a servizi ambientali e l’adattamento al cambiamento climatico possono contribuire a prevenire i rischi proteggendo e migliorando l’ambiente agricolo e forestale. Il miglioramento della qualità di gestione di queste proposte in particolari aree migliora la prevenzione contro inondazioni, siccità, erosioni, frane, incendi boschivi, temporali, cambiamenti climatici ecc. Tra queste pratiche possono essere considerati esempi di strumenti di gestione o mitigazione del rischio la produzione integrata e la gestione delle infestazioni, l’adozione di tecniche orientate alla conservazione e buona gestione del suolo (ad es. terreni a riposo, metodi di coltivazione a basso impatto, rotazioni colturali), la gestione e l’utilizzo dell’acqua, incluse le opere di drenaggio e terrazzamento per combattere l’erosione del suolo agrario.
12. Semplificazione
Per la determinazione di parametri produttivi aziendali possono essere utilizzati adeguati indici colturali e di allevamento per calcolare la produzione annuale dell’imprenditore agricolo. Il metodo semplificato di calcolo permetterà la definizione del danno e della riduzione di reddito in seguito ad un evento avverso in un determinato anno.
I sistemi basati sugli indici sono strumenti di accertamento delle perdite che usano un parametro comune per classificare in una determinata area la soglia di partenza e l’entità dei risarcimenti a favore dei coltivatori. Le compensazioni sono calcolate in funzione delle perdite che un coltivatore subisce sulla base dell’indice pre-specificato individuato nell’area di ubicazione dell’azienda. L’adozione di metodi di calcolo basati su indici può risultare particolarmente utile per la valutazione dei danni e l’analisi di rischi sistematici a livello globale (ad es. i rischi che colpiscono un grande numero di aziende nello stesso momento).
Titolo secondo: Regolazione dei mercati (riordino D.Lgs102/05 )
Tra i principi e i criteri direttivi della legge delega vi è anche la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati (compresa la gestione delle crisi) con particolare riferimento alle forme di organizzazione, agli accordi interprofessionali e ai contratti di organizzazione e vendita: tale normativa da revisionare si identifica nel Dlgs n. 102/2005.
A seguito dell’entrata in vigore del Reg. UE n. 1308/2013, il Dlgs n. 102/2005 -pur non essendo stato abrogato- è stato superato dalla citata norma comunitaria tant’è che, a parte il settore ortofrutticolo e il settore olivicolo che sono normati oltre che dallo stesso Reg. UE n. 1308/2013, dai regolamenti applicativi (nel primo caso il Reg. UE n. 543/2011 e ss.mm.ii e nel secondo caso dal Reg. UE n. 611/2014 e n. 615/2014) e dai DM (nel primo caso il DM n. 9084/2014 e nel secondo caso i DM n. 86483/2014 e n. 6931/2014), per tutti gli altri comparti produttivi non vi sono regolamenti applicativi del Reg. UE n. 1308/2013 per i quali l’unico provvedimento di riferimento è attualmente il DM n. 387/2016
Di seguito si elencano le proposte di revisione del D. lgs n. 102/2005:
1. Definizioni
gli articoli 1 “Definizioni” e 16 “Disposizioni finali e abrogazione di norme” saranno modificati/integrati in base alle descrizioni e/o ai contenuti del decreto legislativo stesso che abrogherà il Dlgs n. 102/2005
2. Organizzazioni di produttori
Individuare tre forme di organizzazione per la regolazione del mercato:
a) Organizzazioni di Produttori (OP);
b) Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP);
c) Organizzazioni Interprofessionali (OI).
Riportare, per ciascuna, le funzioni peraltro già contenute nel Reg. UE n. 1308/2013. Le specifiche sui requisiti delle OP e sulle modalità di riconoscimento delle stesse sono già contenute nei:
a) DM n. 9084/2014 per l’ortofrutta;
b) DM n. 86483/2014 per l’olio di oliva;
c) DM n. 387/2016 per gli altri settori;
Le specifiche sui requisiti delle AOP e sulle modalità di riconoscimento delle stesse sono già contenute nei:
a) DM n. 9084/2014 per l’ortofrutta;
b) DM n. 86483/2014 per l’olio di oliva;
c) DM n. 387/2016 (in corso di modifica) il cui testo contemplerà anche i requisiti delle AOP e le modalità di riconoscimento delle stesse in relazione ai settori diversi da ortofrutta e olio di oliva;
Le specifiche sui requisiti delle OI sulle modalità di riconoscimento delle stesse sono già contenute nel:
Reg. UE n. 1308/2013 e nella legge n. 91/2015.
3. Programmi operativi
– la previsione della realizzazione dei programmi operativi deve essere mantenuta previa disponibilità dello Stato a sostenerli economicamente (considerato che le risorse pubbliche sono sempre più contenute per le Regioni e che pertanto per queste ultime è impensabile far fronte a tale onere);
– indispensabile definire le modalità/criteri (es. procedura con bando come già successo nel 2015 per il settore pataticolo con la definizione dei relativi criteri; es. indicazione puntuale delle compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato, ecc.) e le priorità (es. a seconda della tipologia di settore; es. a seconda della tipologia di misura/azione del programma; es. a seconda del carattere innovativo dell’intervento, ecc.) per la concessione degli aiuti a suo carico e che in tal modo saranno mirati, fatta eccezione per le OP/AOP ortofrutticole e olivicole che già beneficiano di aiuti comunitari per la realizzazione di specifici programmi;
4. Gestione delle crisi
– Mantenere le previsioni dell’articolo 8 del D.Lgs 102/05
– Inserire misure di prevenzione delle crisi di mercato tendenti ad evitare il successivo intervento per gestire la crisi, con aiuti mirati e finalizzati prioritariamente -o in via esclusiva- alla promozione e comunicazione a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi , con campagne promozionali dedicate e continuative.
– Prevedere sistemi con i quali le OP individuano gli elementi che caratterizzano lo stato di crisi o della possibile crisi da prevenire (es. andamento dei consumi, delle produzioni, delle giacenze, delle vendite, dei prezzi, ecc.) per poter beneficiare degli aiuti specifici;
5. Intese per l’integrazione delle filiere
– mantenere le previsioni degli articoli da 9 a 14
– accorpamenti e semplificazioni con la previsione se le intese siano stipulate o meno dalle Organizzazioni Interprofessionali riconosciute dal Mipaaf, dal momento che se stipulate dalle OI si dovrà fare riferimento ai loro specifici accordi interprofessionali
– prevedere nel caso in cui per il settore di interesse (es. zucchero, ecc.) non fosse stata riconosciuta l’OI, la possibilità di e stipulare contratti-quadro e contratti-tipo in esecuzione ai medesimi contratti-quadro.
6. Altri accordi del sistema agroalimentare
– articolo 15 da mantenere con gli aggiornamenti di cui al Reg. UE n. 1308/2013 (es. articolo 150 sulla regolazione dell’offerta di formaggio DOP o IGP; es. articolo 172 sulla regolazione dell’offerta di prosciutto DOP o IGP, ecc.) dal momento che il Reg. CE n. 510/2006 è stato abrogato
Roma, 21 settembre 2017
Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome